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Consultazione 2007/43: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 20 pagine

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Art. 23

1Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).

2 Per assicuratori si intendono gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria malattie secondo la legge del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal) e dell’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19924 sull’assicurazione militare (LAM).

3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione.

4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:

a. sono assoggettate all'obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e

b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4.

6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione. Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Le modifiche del diritto previgente sono disciplinate nel nuovo allegato 3 conformemente all’annesso.

3 RS 832.10

4 RS 833.1