Progetto

Consultazione 2007/43: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili

(OCOV)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 1bis

1 La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; fanno eccezione le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. La Direzione generale delle dogane riceve il 2,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.

1bisNell’ambito dell’esecuzione, la Direzione generale delle dogane si avvale dell’aiuto dei Cantoni, salvo quando l’obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. I Cantoni verificano in particolare i bilanci dei COV (art. 10).

Art. 7

L’aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

Art. 9 cpv. 1, 1bise 1ter

1 I COV impiegati in impianti stazionari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 e dell’allegato 1 cifra 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa fino al 31 dicembre 2012 se:

a. la quantità delle emissioni annue di COV di detti impianti è stata ridotta, a seguito dell’adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all’anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 dell’OIAt; e

RS ..........

1 RS 814.018

2 RS 814.318.142.1 2005–......