Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/43: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 7 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: G475-0452
3 Valutazione generale
L’obiettivo principale della modifica dell’ordinanza − una proroga di quattro anni della possibilità di esenzione conformemente all’articolo 9 OCOV − ha suscitato
l’approvazione della maggioranza dei partecipanti all’indagine conoscitiva. Si sono schierati contro questa modifica la Commissione federale per l’igiene dell’aria (EKL), le associazioni ambientaliste e sanitarie nonché una parte dei Cantoni. Economiesuisse ha accolto favorevolmente le modifiche, sottoscrivendo i pareri di SGCI, SKW e SOLV per quanto riguarda l’attuazione tecnica.
In merito agli altri adeguamenti, una larga maggioranza dei partecipanti si è espressa favorevolmente.
Il Principato del Liechtenstein ha rinunciato a esprimere un parere sostanziale.
4 Pareri sull’articolo 9 OCOV (esenzione in caso di provvedimenti)
Articolo 9 capoverso 1: esenzione e condizioni
Una proroga dell’esenzione dalla tassa in caso di adozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni entro la fine del 2012 è approvata da tutte le associazioni
dell’economia, dal Controllo federale delle finanze CDF (che sta effettuando una valutazione della tassa sui COV) e da una larga maggioranza dei Cantoni (dai Cantoni GL, SH, GR e TI tuttavia solo a patto che allo scadere dei quattro anni la possibilità di esenzione non sia più prorogata). Il Cantone ZG chiede che sia fatta chiarezza al più presto, in modo da poter pianificare gli investimenti privati a lungo termine.
Si sono schierati contro una proroga della possibilità di esenzione tutte le associazioni ambientaliste e sanitarie nonché i Cantoni BL, BS, NE, SG e la EKL. Per i Cantoni BL e BS, questa agevolazione sarebbe ipotizzabile solo per le imprese che intendono avviare ora la riduzione delle loro emissioni di COV.
A favore di una proroga è stata menzionata innanzitutto la compatibilità economica, ma anche l’incentivo a compiere sforzi supplementari per soddisfare le condizioni per l’esenzione. Da parte degli oppositori è stata obiettata soprattutto l’assenza di incentivi per le aziende esentate a ridurre le emissioni diffuse di COV, oltre all’argomento dell’uguaglianza e della certezza giuridica o del segnale politico.
Oltre a queste dichiarazioni di principio sulla possibilità di esenzione, in merito a questo articolo sono pervenute le seguenti proposte:
L’UPSA, il Centre Patronal e l’Associazione EPS chiedono che l’esenzione sia valida a tempo indeterminato oltre il 2012, per l’Associazione EPS almeno fintanto che non si possano escludere distorsioni della concorrenza rispetto alle importazioni con altri provvedimenti (ad es. una tassa sulle importazioni di prodotti EPS1 o la detraibilità dei costi supplementari).
Vari Cantoni propongono inasprimenti delle condizioni per l’esenzione:
− ulteriore riduzione delle emissioni, ad esempio una riduzione delle emissioni annue di COV di almeno il 70 per cento rispetto al limite delle emissioni previsto agli articoli 3 e 4 OIAt (SH);
− prova degli sforzi intrapresi negli ultimi otto anni (NE),
1 Polistirolo espanso 2/7 312/2005-02223/02/07/05/G475-0452