Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/43: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 7 pagine
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Riferimento/numero d’incarto: G475-0452
Articolo 7: aliquota della tassa
I Cantoni BL e BS rivendicano un aumento della tassa a fr. 5.-/kg, il che corrisponderebbe all’aliquota massima ammessa secondo la LPAmb. La EKL e il Cantone GE propongono di verificare la possibilità di un aumento dopo il 2012. Si oppongono per precauzione a un incremento della tassa le associazioni economiche ECO SWISS, ISG, SKW, SGCI, SOLV e USVP. A sostegno di un aumento è fatto valere un rafforzamento dell’effetto della tassa, in particolare per le vernici e le pitture, contro un aumento il fatto che esso sarebbe sproporzionato e non conforme all’obiettivo.
Articolo 18 capoverso 3bis: restituzione collettiva in caso di raccolta dei rifiuti
In generale la restituzione collettiva per le PMI è accolta favorevolmente, dal Cantone JU con riserbo. Il Cantone NE si esprime criticamente perché teme costi amministrativi supplementari. Nel caso eventuale ritiene necessario verificare le indennità per le spese amministrative dei Cantoni. Il Cantone TI ritiene che debba essere meglio implementata la modalità di rimborso e che il rimborso debba essere effettuato singolarmente ad ognuno dei membri del gruppo. I Cantoni BS, BL e FR chiedono che siano precisati i criteri per la formazione di un gruppo e che il termine di “emettitori” sia sostituito da “richiedenti”. Il Cantone ZH propone che il raccoglitore dei rifiuti tenga un elenco dei fornitori, trasmesso annualmente ai Cantoni per conoscenza.
Articolo 18 capoverso 4: attestato dell’avvenuto versamento della tassa
Il Cantone FR è contrario al fatto che invece della prova dell’aliquota della tassa (capoverso 4) sia ancora richiesto solo l’attestato dell’avvenuto versamento della tassa, perché ritiene che nei magazzini vi siano tuttora COV acquistati a un’aliquota di fr. 2 o ancora prima dell’introduzione della tassa. Gli altri partecipanti che si sono espressi condividono invece la proposta di riformulazione di questo capoverso.
Art. 22b: presentazione incompleta del bilancio dei COV
La modifica dell’articolo 22b prevede un’attenuazione della sanzione finora sproporzionata per le imprese autorizzate ad acquistare COV temporaneamente non gravati dalla tassa che presentano il bilancio dei COV in maniera incompleta o oltre il termine di scadenza.
Tutti i partecipanti all’indagine salvo due sostengono questa modifica: il Cantone NE esprime dei dubbi in merito all’attuabilità. Il Cantone ZH vincola la sua approvazione al fatto che alle imprese prive di questa autorizzazione siano concesse delle possibilità di proroga del termine.
Le associazioni UPSA e Centre Patronal propongono di sanzionare la presentazione incompleta con un solo anno di sospensione dell’autorizzazione invece di tre. Il Cantone NE chiede se gli interessi debbano essere riscossi solo sulle emissioni residue invece che sull’intero volume di COV. E il Cantone TI ritiene che l’autorizzazione debba essere sospesa automaticamente quando un’impresa non raggiunge la soglia minima di 50 t di COV prevista all’articolo 21 OCOV. SGCI propone di precisare il termine di “completo” a livello di promemoria.
Articolo 23: distribuzione del prodotto della tassa
In generale suscita approvazione il fatto che debbano beneficiare della distribuzione del prodotto della tassa anche gli assicurati secondo la LAM, garantendo così la parità di trattamento rispetto agli assicurati secondo la LAMal. L’USAM suggerisce di chiedere, quale criterio supplementare per il versamento, che gli assicurati abbiano già pagato i loro premi.
4/7 312/2005-02223/02/07/05/G475-0452