Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/45: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico · 8 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: G273-0059

Art. 19b

Come di consueto, la prova di conformità comprende un certificato di conformità per il tipo di macchina di cantiere, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità e una dichiarazione di conformità rilasciata direttamente dal fabbricante o dall'importatore della macchina di cantiere.

Art. 36 e 37

Il sistema previsto da questi articoli ha dato ottimi risultati nella OIAt per gli impianti a combustione. Le disposizioni concernenti l'esecuzione e la sorveglianza del mercato devono essere estese alle macchine di cantiere.

Allegato 2 cifra 88

La formulazione attuale ("cantieri") viene precisata al fine di delimitare il campo di applicazione. Le disposizioni si applicano anche ad impianti analoghi a cantieri, come ad esempio le cave di ghiaia, le cave o impianti di riciclaggio di materiali edili.

Allegato 4 cifra 4

Al fine di limitare l'emissione di particelle prodotte delle macchine nei cantieri e in impianti simili in Svizzera, vengono prescritti un valore limite per il numero di particelle ed un valore limite per l'NO2. Inoltre è proibito far funzionare le macchine con l'impiego di additivi contenenti rame o con rivestimenti in rame. Tali valori limite risultano sicuramente rispettati se la macchina di cantiere è equipaggiata con un sistema di filtro antiparticolato che soddisfi i requisiti di cui al capoverso 3 (efficace riduzione delle particelle, quota massima di NO2 nell'NOx del 30 per cento, funzionamento corretto per 2000 ore di esercizio). La disposizione del capoverso 2, formulata come norma programmatica, lascia la strada aperta per l'applicazione di sviluppi futuri anche diversi dalla tecnica dei filtri antiparticolato.

Inoltre a partire dalla data della loro messa in commercio, le macchine di cantiere devono soddisfare le esigenze riguardanti le emissioni della direttiva 97/68 CE.

Le nuove disposizioni della OIAt sull'emissione di particelle sono più restrittive di quelle corrispondenti per gli autoveicoli di lavoro in circolazione stradale (ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, allegato 5 cifra 211a). la rarefazione e la volatilizzazione dei gas di scarico delle macchine di cantiere, il cui impiego è stazionario, sono di gran lunga inferiori a quelle della circolazione stradale; anche per questo sono particolarmente dannosi per la salute.

Il numero di particelle viene misurato con il programma PMP dell'UNECE, applicando i cicli di prova NRSC e NRTC della direttiva 97/68/CE. Il grado di separazione del filtro antiparticolato e della quota di NO2 sono misurati secondo la SNR 277205.

Rendendo obbligatorio il contrassegno delle macchine di cantiere si semplifica l'attività di controllo delle autorità esecutive.

Disposizioni finali

Le disposizioni finali prevedono che le esigenze per macchine e strumenti di cui all'allegato 4 cifra 4 entrino in vigore a scadenze scaglionate, a seconda della potenza nominale e stabiliscono l'esenzione per determinate macchine vecchie:

4/8 2702/2006-01528/03/04/12/06/G273-0059