Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/45: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico · 8 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: G273-0059
- per macchine e strumenti nuovi di potenza superiore ai 37 kW le disposizioni entreranno
in vigore subito. In questa categoria la tecnica è già allo stato più avanzato. Le macchine già entrate in funzione devono essere equipaggiate successivamente entro due anni (lettera b cifra 1). Le macchine vecchie che sono state messe in commercio prima del 2000 sono esentate dal rispetto delle prescrizioni fino al 2015 (lettera b cifra 2).
- Per le macchine e gli strumenti di potenza inferiore (18-37 kW) le disposizioni entrano in
vigore due anni più tardi (lettera a). In base alla regolamentazione attualmente vigente di cui alla Direttiva aria cantieri, anche per questa categoria è previsto l'obbligo di un filtro antiparticolato, ma solo nel caso di impiego in grandi cantieri (cantieri B). Le macchine e gli strumenti di questa categoria provocano una parte considerevole delle emissioni di fuliggine diesel prodotte dall'edilizia: oggi la quota è del 12 per cento circa, ma in futuro aumenterà fino al 50 per cento nel 2020, poiché i livelli di tassazione IIIb e IV di cui alla direttiva 97/68/CE valgono solo per macchine di potenza superiore a 37 kW ovvero 56 kW e le disposizioni relative alle macchine di potenza inferiore non vengono ulteriormente inasprite.
5. Adattamento del valore limite per il tenore di zolfo dell'olio da riscaldamento «extra leggero»
La modifica dell'OIAt offre l'occasione per adeguare alle disposizioni vigenti nell'UE i valori limite del tenore di zolfo dell'olio da riscaldamento «extra leggero». La direttiva 1999/32/CE limita il tenore di zolfo nel gasolio allo 0,1 per cento della massa a partire dal 1° gennaio 2008. Attualmente in Svizzera il tenore medio di zolfo è compreso tra lo 0,07 e lo 0,08 per cento. Già oggi praticamente non si importa gasolio contenente più dello 0,1 per cento di zolfo.
Nell'estate 2007 l'Unione petrolifera ha presentato all'Association Suisse de Normalisation una richiesta di adattamento della norma SN 181 160/2. L'adattamento dell'OIAt (allegato 5 cifra 11 capoverso 1) garantisce la corrispondenza tra la direttiva UE, la norma SN e le disposizioni dell'OIAt.
Poiché il valore limite è stato abassato a un livello di tassazione che prevede il prelievo della tassa secondo l'articolo 35 LPAmb, in seguito alla presente modifica è escluso ogni ulteriore prelievo di tasse. Pertanto, si dovrà esaminare se abrogare l'articolo 35b LPAmb o se
adattare alle attuali condizioni di mercato il valore limite del tenore di zolfo, in base al quale è riscossa la tassa.
6. Rapporto con il diritto internazionale
Pur essendo uniforme a livello nazionale, la regolamentazione svizzera sulla limitazione delle emissioni di particelle per le macchine di cantiere diverge dal diritto internazionale: pertanto si pone la domanda se sia compatibile con il diritto dell'UE e con gli impegni internazionali della Svizzera in termini di diritto commerciale. In linea di principio, prescrizioni tecniche a tutela della salute pubblica sono ammesse purché siano necessarie per il raggiungimento del lecito obiettivo. Con la limitazione delle emissioni - più severa che non all'estero - e con il metodo della misurazione del numero di particelle, si tiene conto dell'eccessivo inquinamento e del principio di prevenzione sancito dal diritto ambientale svizzero. Sono prescritte le misure adeguate alla necessaria riduzione delle emissioni di fuliggine diesel, corrispondenti allo stato della tecnica e sostenibili economicamente (cfr. cifre 2 e 3).
5/8 2702/2006-01528/03/04/12/06/G273-0059