Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/45: Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: G273-0059
6.1 Rapporto con il diritto europeo
La limitazione delle emissioni di macchine di cantiere è disciplinata nell’UE dalla direttiva 97/68/CE3. Le macchine di cantiere sono omologate in base alle prescrizioni UE circa i gas di scarico, le quali fino al 2014 prevedono diverse classi per motori di diversa potenza. La tabella allegata riporta un confronto tra le prescrizioni vigenti nell'UE in materia di emissioni di macchine di cantiere, la regolamentazione attualmente vigente in Svizzera (Direttiva aria cantieri) e le direttive previste dalla modifica dell'OIAt.
Nelle prescrizioni dell'UE la fuliggine diesel non è limitata specificamente come componente dei gas di scarico ma risulta integrata nel complesso della massa di particelle (PM) dei gas di scarico. Per la legislazione svizzera sulla protezione dell'ambiente la fuliggine diesel, classificata come cancerogena, dev'essere preventivamente ridotta al minimo.
Le macchine che vengono omologate in base alle direttive dell'UE prima del 2011-2014, di regola non necessitano di sistemi di depurazione dei gas di scarico quali filtri antiparticolato o sistemi DeNOx. Con le prescrizioni UE relative alla classe IIIB, che prevedono valori limite più severi per le emissioni di particelle da parte di macchine di potenza superiore a 37 kW, per la prima volta si renderanno necessari sistemi di depurazione dei gas di scarico per motori diesel nel settore «offroad».
Gli attuali sviluppi tecnici permetteranno anche in futuro di rispettare questi valori limite della classe IIIB UE, eventualmente anche con l'impiego di sistemi di riduzione delle particelle meno efficaci, visto che deve essere ridotta la massa di particelle e non il loro numero. Le autorità svizzere ritengono che per eliminare efficacemente le particelle di fuliggine diesel in base allo stato attuale della tecnica e con una tecnologia adeguatamente efficiente sia necessaria l'introduzione di un valore limite che argini il numero di particelle solide finissime.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La compatibilità di una severa limitazione dell'emissione di particelle per le macchine di cantiere in tutti i cantieri e di conseguenza - allo stato attuale della tecnica - dell'obbligo di fatto dell'equipaggiamento con un filtro antiparticolato con il diritto commerciale internazionale e nazionale è stata ampiamente verificata4
- diritto economico: nel diritto OMC, la regolamentazione rientra nelle disposizioni
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT 1994) e dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS/AGCS). Dall'esame della compatibilità delle nuove disposizioni con il diritto economico, risulta che la misura è compatibile con gli impegni presi dalla Svizzera nel quadro dell'accordo sugli OTC. La giurisprudenza dell'OMC consente la distinzione di prodotti con e senza filtro sotto l'aspetto del diverso grado di pericolosità per la salute e per l'ambiente. Il fatto che ora tutte le macchine di cantiere - non solo nei cantieri B bensì in tutti i cantieri - debbano di fatto essere munite di filtro antiparticolato non contrasta con
3 Direttiva n. 97/68 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (ultimamente modificata dalla direttiva 2006/105/CE del 20.11.2006; ABl L 59 del 27.2.1998).
4 Prof. Dr. Thomas Cottier e lic.iur. Lena Schneller, Institut für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht der Universität Bern: Partikel-Emissionsbegrenzung bei Baumaschinen. Handlungsspielräume im Rahmen des schweizerischen Aussenwirtschaftsrechts. Rechtsgutachten erstattet dem Bundesamt für Umwelt BAFU. Bern 2007. 6/8 2702/2006-01528/03/04/12/06/G273-0059