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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione

Articolo 59d 14.12.2007

Art. 59d

1 Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente.

2 I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.

Modifica

Stralcio dell’articolo 59d.

Motivazione

Con l’ultima revisione è stato inserito nella legge l’articolo 59d, in base a cui le persone che non hanno diritto all’indennità perché non adempiono il periodo di contribuzione o ne sono state esonerate possono partecipare ai provvedimenti di formazione o di occupazione. I costi di questi provvedimenti sono assunti per l’80% dall’assicurazione e per il 20% dai Cantoni. Nel 2004, i provvedimenti individuali sono costati all’incirca 9,9 milioni di franchi e i provvedimenti collettivi circa 8 milioni, per un totale di 17,9 milioni. L’80% di tali costi, ossia 14,3 milioni, è stato addebitato al fondo dell’AD. L’introduzione dell’articolo 59d ha quindi comportato l’assunzione da parte dell’assicurazione di circa 14,3 milioni di franchi di prestazioni, che in realtà dovrebbero essere finanziate dall’ente pubblico.

Vi sono numerose istituzioni di assicurazione sociale che offrono e finanziano, nell’ambito di varie legislazioni, provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Gli obiettivi di tali istituzioni sono tuttavia diversi. Dato che le varie istituzioni hanno nel frattempo sviluppato un’ampia gamma di PML specifici, l’articolo 59d può essere stralciato: esso dovrebbe infatti costituire unicamente un finanziamento iniziale per la collaborazione interistituzionale (cfr. a riguardo l’art. 92 cpv. 7, secondo cui il fondo di compensazione rimborsa le spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione interistituzionale). Non spetta all’assicurazione contro la disoccupazione finanziare in modo duraturo misure che perseguono gli obiettivi di altre assicurazioni sociali. Il coordinamento di questi provvedimenti deve tuttavia essere garantito nell’ambito della collaborazione interistituzionale, disciplinata dall’articolo 85f, completando l’articolo 119d OADI. Riassumendo, i provvedimenti di cui all’articolo 59d LADI non devono essere soppressi ma finanziati da altre assicurazioni sociali ai sensi della collaborazione interistituzionale.

La partecipazione ai semestri di motivazione, comunque, verrà disciplinata dall’articolo 64a capoverso 1 lettera c, che persegue in tal senso l’idea dell’articolo 59d per i giovani disoccupati.

I rappresentanti dei Cantoni presso la commissione di esperti manifestano dubbi riguardo alla soppressione dell’articolo 59d.

Conseguenze finanziarie

Questa modifica permetterebbe di risparmiare almeno 14 milioni di franchi all’anno.

28/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)