Progetto
Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 24Fedlex · Progetto
Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione
Articolo 58 14.12.2007
Art. 58
In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia. ai lavoratori che hanno lasciato l’impresa
Modifica
L’indennità per insolvenza (II) è versata anche agli assicurati che, in caso di moratoria concordataria, non lasciano l’impresa.
Motivazione
Secondo la disposizione attuale, in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento il diritto all’indennità per insolvenza sussiste unicamente per gli assicurati che hanno lasciato (definitivamente) l’impresa. Con questa disposizione il legislatore intendeva evitare che un assicurato percepisse più volte l’II nell’ambito di uno stesso rapporto di lavoro.
Dato che l’articolo 52 capoverso 1 LADI (cfr. relativo commento) fissa ora la copertura dei crediti salariali ad al massimo quattro mesi per lo stesso rapporto di lavoro, indipendemente dal susseguirsi di varie fattispecie che danno diritto all’indennità per insolvenza, la condizione secondo cui l’assicurato deve aver lasciato definitivamente l’impresa in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento non è più necessaria. La modifica prevista all’articolo 52 capoverso 1 LADI risolve in maniera più pertinente il problema della ripetuta riscossione dell’II in quanto non penalizza gli assicurati e non pregiudica un eventuale risanamento dell’impresa.
Nella pratica, la regolamentazione attuale dell’articolo 58 LADI non si è sempre rivelata efficace. In caso di moratoria concordataria volta a risanare l’impresa, gli assicurati si trovano di fronte a un vero e proprio dilemma: lasciare l’impresa, ossia dare la propria disdetta per percepire l’indennità per insolvenza, oppure restare al servizio dell’impresa con il rischio di perdere il proprio salario. Questa regolamentazione penalizza pertanto coloro che continuano a lavorare per tentare di conservare i posti di lavoro, che è esattamente lo scopo della moratoria concordataria o della dilazione giudiziaria. Con la nuova regolamentazione, l’assicurato potrà far valere l’indennità per insolvenza per i crediti salariali concernenti il periodo precedente la moratoria concordataria o la dilazione giudiziaria senza essere confrontato a questa difficile scelta. Non si può inoltre più contestare che il nuovo articolo 52 capoverso 1 LADI, in combinazione con l’articolo 58 LADI, impedisca il risanamento delle imprese e metta a repentaglio dei posti di lavoro.
24/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)