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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione Articolo 59 capoversi 1bis, 1ter, 1quater e 3bis 14.12.2007
Art. 59 cpv. 1bis, 1ter, 1quater e 3bis (nuovo)
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono suddivisi in provvedimenti di formazione (Sezione 2), provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.
1quater L’ufficio di compensazione può autorizzare, su richiesta del servizio cantonale, la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni del capoverso 3 possono usufruire di provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
Modifica del capoverso 1bis
Il nuovo capoverso 1bis indica i diversi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML).
Motivazione relativa al capoverso 1bis
Attualmente nella legge manca la definizione dei diversi tipi di provvedimenti, che sono menzionati solo come titoli delle relative sezioni.
Modifica del capoverso 1ter
Il nuovo capoverso 1ter prevede che le persone minacciate dalla disoccupazione possono ora partecipare unicamente ai provvedimenti di formazione.
Motivazione relativa al capoverso 1ter
Questa formulazione stabilisce il principio secondo cui tale categoria di persone non può partecipare a provvedimenti di occupazione né chiedere prestazioni per PML speciali.
Modifica del capoverso 1quater
Introduzione nella legge del principio secondo cui le persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di un licenziamento collettivo possono partecipare a dei PML previo accordo dell’ufficio di compensazione.
Il capoverso 1terriguarda tutte le persone minacciate dalla disoccupazione, che possono partecipare a un provvedimento di formazione secondo l’articolo 60 LADI (organizzato dai Cantoni), mentre il capoverso 1quater riguarda soltanto le persone colpite dalla disoccupazione nell’ambito di un licenziamento collettivo, che possono partecipare a provvedimenti organizzati direttamente dall’ufficio di compensazione.
26/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)