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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione

Articolo 59e 14.12.2007

Art. 59e (nuovo) Sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

1 L’assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

2L’assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l’organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

3L’assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

4 La cassa esige dagli organizzatori la restituzione dei sussidi indebitamente riscossi per i provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

5 L’assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell’economia fissa l’importo massimo.

Questa nuova regolamentazione comporta la soppressione dei seguenti articoli:

- articolo 61 (Sussidi agli organizzatori di provvedimenti di formazione)

- articolo 62 (Estensione delle prestazioni)

- articolo 64b capoverso 1 (Estensione delle prestazioni)

Modifica

Il nuovo articolo 59e riunisce le disposizioni generali che disciplinano la concessione di sussidi per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) e ne introduce altre.

Motivazione, in generale

Questo nuovo articolo risponde alla richiesta di creare nella LADI la base materiale necessaria all’ordinanza del DFE sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (RS 837.022.531).

Motivazione relativa al capoverso 1

Conformemente alla legge sui sussidi, gli organizzatori di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro sono indennizzati per le loro prestazioni. Questo capoverso si rende necessario per i motivi esposti qui di seguito.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere organizzati a titolo collettivo o individuale. Le spese per i provvedimenti individuali sono rimborsate direttamente ai partecipanti in base all’attuale articolo 59 capoverso 1 LADI. Il nuovo articolo 59e riprende sostanzialmente la base legale della concessione diretta di sussidi agli organizzatori di provvedimenti collettivi che era contenuta negli articoli 61, 62 e 64b capoverso 1 LADI, abrogati dalla presente revisione.

29/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)