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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Revisione LADI SECO-DA/TC Consultazione 14.12.2007
Potenziale di risparmio nell’ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Modifica
L’importo massimo rimborsabile fissato a 3 500 franchi dall’ordinanza del DFE sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 2 cpv. 1 ) dev’essere ridotto a 3 000 franchi per persona in cerca d’impiego e all’anno.
Spiegazione del sistema degli importi massimi
Il sistema degli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2006, funziona nel modo seguente.
I Cantoni possono chiedere ogni anno un importo di 3 500 franchi al massimo per persona in cerca d’impiego per l’organizzazione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ma sono rimborsate unicamente le spese comprovate e necessarie.
Esempio: un Cantone che nel 2006 conta un numero medio di 10 000 persone in cerca
d’impiego può destinare al massimo 35 milioni di franchi (10 000 x 3 500)
all’organizzazione di PML.
Si tratta di un modello di calcolo lineare. Ogni persona in cerca d’impiego incide sull’importo massimo annuo per un ammontare di 3 500 franchi.
Motivazione
Il finanziamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) è disciplinato, dal 1° gennaio 2006, dall’ordinanza dipartimentale menzionata secondo un sistema di importi massimi. Attualmente i Cantoni utilizzano in media 3 000 franchi per persona in cerca d’impiego. Appare quindi opportuno ridurre il limite massimo a 3 000 franchi per persona in cerca d’impiego. Questa riduzione potrebbe peraltro incentivare i Cantoni a scegliere ancor più accuratamente i provvedimenti e quindi a migliorarne l’efficacia. Le osservazioni effettuate dall’entrata in vigore del limite massimo fanno inoltre supporre che alcuni Cantoni che già oggi non raggiungono questo limite utilizzeranno i fondi disponibili ancora più efficacemente per poter mantenere un certo margine di riserva rispetto al nuovo limite.
Il limite massimo può essere adeguato con una semplice modifica dell’ordinanza dipartimentale.
L’elenco dei PML deve tuttavia essere mantenuto così com’è. I Cantoni devono continuare a poter scegliere fra i provvedimenti attualmente esistenti quelli che ritengono più adeguati per i loro disoccupati.
Conseguenze finanziarie
Riducendo il limite massimo da 3 500 a 3 000 franchi si potrebbero risparmiare 60 milioni di franchi all’anno. I rappresentanti dei Cantoni presso la commissione di esperti si sono opposti a un tale abbassamento.
25/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)