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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione Articolo 64a capoversi 1 lettera c, 4, 4bis e 4ter (nuovo) 14.12.2007
Art. 64a cpv. 1 lett. c, 4 e 4bis (nuovo)
1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell’ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l’economia privata;
b. pratiche professionali in imprese o nell’amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell’obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione se
1. non beneficiano di una formazione professionale completa,
2. non hanno più di 20 anni, e
3. non hanno concluso la scuola conseguendo un diploma di maturità.
4 Gli articoliL’articolo 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili è applicabile per analogia alla partecipazione a un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.
4bis Il Consiglio federale può prevedere che le persone che non adempiono le condizioni previste negli articoli 13 e 14 capoverso 1 lettera a possano seguire un provvedimento ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera c. I costi di questi provvedimenti sono assunti per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.
4ter Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità mensile versata ai partecipanti a un semestre di motivazione che osservano il periodo di attesa.
Modifica del capoverso 1 lettera c
Il tenore della lettera c è completato per delimitare più precisamente la possibilità di seguire un semestre di motivazione al termine dell’obbligo scolastico.
Motivazione relativa al capoverso 1 lettera c
La cerchia delle persone che possono seguire un semestre di motivazione, attualmente definita all’articolo 64a capoverso 1 lettera c, si limita agli assicurati che terminano la scuola dell’obbligo “svizzera” (l’aggettivo “svizzera figura solo nella versione tedesca e francese, mentre in italiano non è menzionato; il relativo commento non riguarda quindi l’italiano). Lo scopo del semestre di motivazione è di procurare un posto di tirocinio o di formazione non soltanto ai giovani che terminano la scuola, ma anche a coloro che non intendono proseguire il tirocinio o che hanno interrotto gli studi liceali o un’altra formazione. Il semestre di motivazione è pertanto un provvedimento concepito specificamente per coloro che terminano la scuola dell’obbligo o interrompono un tirocinio. Le persone che hanno più di 20 anni non sono più incluse in questa categoria. Il nuovo tenore, più ampio, consente a questa cerchia di persone di seguire un semestre di motivazione anche se non hanno frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera. I provvedimenti proposti dall’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) continuano ad avere la priorità. L’UFFT e la SECO hanno convenuto, nell’ambito delle discussioni legate alla prima transizione, di proporre semestri di motivazione dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto se gli altri provvedimenti non danno i risultati sperati.
32/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)