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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC Consultazione Articolo 66 capoversi 2, 2bis (nuovo) e 3 14.12.2007

Art. 66 cpv. 2, 2bis (nuovo) e 3

2 Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo.

2bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi.

3 Gli assegni per il periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi. Per gli assicurati che hanno più di 50 anni sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale soltanto a partire dalla seconda metà del provvedimento.

Modifica

Gli assegni per il periodo d’introduzione a favore delle persone che necessitano di una particolare introduzione o che hanno una capacità di rendimento ridotta dovranno in futuro essere accordati per 12 mesi ai disoccupati di una certa età in generale e non soltanto eccezionalmente come avviene oggi.

Motivazione

Gli assicurati di una certa età possono già oggi beneficiare degli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi, ma solo in casi eccezionali. Il nuovo tenore del capoverso 2 e il nuovo capoverso 2bis accordano loro un diritto generalizzato agli assegni per il periodo d’introduzione di 12 mesi. La nuova formulazione consente inoltre di accordare un prolungamento delle indennità ad altre persone.

Secondo l’attuale capoverso 3, l’assicurazione assume in media il 40% del salario per la durata degli assegni per il periodo d’introduzione. Con il nuovo capoverso 3, in fin dei conti, è assunto in media il 50% del salario delle persone che hanno più di 50 anni (es.: su 12 mesi di assegni l’assicurazione copre il 60% del salario nei primi 6 mesi e il 40% del salario negli altri sei mesi).

Conseguenze finanziarie

Dal 1° gennaio 2006 i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono soggetti a un limite massimo. Anche con questi provvedimenti supplementari i Cantoni non potranno superare l’importo massimo fissato.

34/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)