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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 66c capoversi 1 e 3 14.12.2007

Art. 66c cpv. 1 e 3

1 Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario d’apprendista ottenuto nell’ambito di una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

3 La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore, versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico. La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi padronali alle assicurazioni sociali versati sugli assegni di formazione e l’intera quota dei contributi padronali alla previdenza professionale conformemente alla LPP.

Modifica

Estensione agli assegni di formazione (AFO) dei pagamenti effettuati direttamente ai lavoratori dal datore di lavoro e corrispondente adeguamento per quanto riguarda il conteggio dei contributi sociali, soprattutto della previdenza professionale.

Motivazione

Affinchè i contributi del lavoratore possano essere versati sul secondo pilastro, si deve tener conto del reddito complessivo. È dunque importante che il datore di lavoro paghi direttamente al lavoratore tutti gli assegni di formazione assieme al salario d’apprendista, che corrisponda l’intero ammontare dei contributi alle assicurazioni sociali sul salario d’apprendista e sugli AFO e che la cassa gli rimborsi la parte a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Se il datore di lavoro pagasse unicamente il salario d’apprendista, non sarebbe tenuto a versare i premi LPP poiché la soglia di reddito prevista per l’assoggettamento alla LPP non sarebbe raggiunta. Prevedendo che il datore di lavoro paghi il salario d’apprendista insieme agli assegni di formazione, si consente il raggiungimento della soglia di assoggettamento alla LPP e si prevengono lacune assicurative del lavoratore. Per questo motivo la cassa rimborsa al datore di lavoro anche l’intera quota versata da quest’ultimo conformemente alla LPP (in base al salario d’apprendista e agli assegni familiari).

35/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)