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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione Articolo 82 capoverso 5 14.12.2007
Art. 82 cpv. 5
5Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. Può concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità.
Modifica
Soppressione della possibilità di concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità. Secondo la regolamentazione attuale, il titolare è adeguatamente indennizzato per il rischio di responsabilità. La base di calcolo dell’indennità verrà fissata mediante ordinanza.
Motivazione
La regolamentazione attuale secondo cui le casse devono essere adeguatamente indennizzate per il rischio di responsabilità si è dimostrata valida e dev’essere mantenuta, ad eccezione dell’assicurazione contro i rischi di responsabilità. Già nel 2003 si era rinunciato alla conclusione di un’assicurazione contro i rischi di responsabilità, in particolare perché le assicurazioni private non sono disposte a coprire questo rischio applicando premi ragionevoli.
La nozione di indennizzo “adeguato” del rischio di responsabilità, così come è interpretata nella prassi attuale, dev’essere definita mediante ordinanza.
L’attuale regolamentazione dell’indennizzo del rischio di responsabilità deve quindi essere sostituita da un’ordinanza dipartimentale. Le federazioni delle casse malati avranno la possibilità di esprimersi in merito prima che sia emanata l’ordinanza.
38/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)