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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione Articolo 85g capoverso 5 14.12.2007
Art. 85g cpv. 5
5Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Può concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità per il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità.
Modifica
Soppressione della possibilità di concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità. Secondo la regolamentazione attuale, i Cantoni sono adeguatamente indennizzati per il rischio di responsabilità. La base di calcolo dell’indennità verrà fissata mediante ordinanza. La questione dev’essere disciplinata come per le casse di disoccupazione all’articolo 82 capoverso 5 LADI.
Motivazione
La regolamentazione attuale secondo cui i Cantoni devono essere indennizzati adeguatamente per il rischio di responsabilità si è dimostrata valida e dev’essere mantenuta, ad eccezione dell’assicurazione contro i rischi di responsabilità, che nella pratica non è risultata opportuna (cfr. commento all’art. 82 cpv. 5 LADI).
La nozione di indennizzo “adeguato” del rischio di responsabilità, così come è interpretata nella prassi attuale, dev’essere definita mediante ordinanza.
L’attuale regolamentazione dell’indennizzo del rischio di responsabilità deve quindi essere sostituita da un’ordinanza dipartimentale. L'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro avrà la possibilità di esprimersi in merito prima che sia emanata l’ordinanza.
39/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)