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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 90c capoversi 1, 1bis e 2 14.12.2007

Art. 90c cpv. 1

1 Se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoverso 2 dello 0,5 per cento al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo non può superare l’1 per cento. Il Consiglio federale revoca questo aumento se il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge 1 miliardo di franchi.

Art. 90c cpv. 1bis (nuovo)

1bis Il Consiglio federale può aumentare l’aliquota di contribuzione prima che l’indebitamento raggiunga il livello di cui al capoverso 1 se tale aumento è opportuno per motivi di politica congiunturale e se l’indebitamento supera già il 2 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Sempre per motivi di politica congiunturale, può anche rinviare l’aumento di due anni al massimo se, alla fine dell’anno, il livello d’indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Art 90c cpv. 2

2 Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l’aliquota di contribuzione fissata nell’articolo 3 capoversi 2 e 3. ...

Modifica

Una clausola di flessibilità conferisce al Consiglio federale la possibilità di aumentare l’aliquota di contribuzione prima che l’indebitamento dell’assicurazione contro la disoccupazione raggiunga il livello massimo previsto o di rinviare tale aumento. Infine, questo provvedimento volto ad ammortizzare il debito potrà essere abrogato soltanto quando il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge 1 miliardo di franchi. Il capoverso 2 non prevede più un limite fisso di 2 miliardi di franchi per il capitale di esercizio necessario.

Motivazione

Il Consiglio federale deve poter agire con una maggiore flessibilità rispetto a quanto avviene oggi. Se il livello d’indebitamento si avvicina al limite massimo, il Consiglio federale non è più tenuto ad attendere per aumentare l’aliquota di contribuzione se può farlo in una fase congiunturale più favorevole e intervenire quindi in modo anticiclico. Allo stesso modo, deve poter rinviare l’aumento se le previsioni annunciano una ripresa congiunturale entro i prossimi due anni, agendo in modo meno prociclico. Il Consiglio federale può in tal modo

42/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)