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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 92 capoverso 7bis 14.12.2007

Art. 92 cpv. 7bis

7bis I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,05 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto della capacità finanziaria e del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata. La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall’importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.

Modifica

Adeguamento della partecipazione della Confederazione e dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento pubblico e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro al tasso di disoccupazione medio più elevato.

Motivazione

Il tasso attuale di partecipazione è stato fissato in modo tale che la Confederazione e i Cantoni partecipino insieme al 50% circa delle spese degli uffici di collocamento pubblico e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per una disoccupazione media di 100 000 persone. La partecipazione federale ammonta allo 0,15% della somma dei salari soggetti a contribuzione, quella cantonale allo 0,05%. La partecipazione è fissata in base alla situazione finanziaria (dal 1° gennaio 2008 questo criterio non sarà più applicabile in seguito all’introduzione della nuova perequazione finanziaria) e al numero annuale di giorni di disoccupazione controllata, ripartito tra i Cantoni. Nel 2005 la partecipazione della Confederazione è ammontata a 326 milioni di franchi e quella dei Cantoni a 109 milioni di franchi. Dato che il numero medio di disoccupati è salito a 125 000, aumentano anche le spese degli uffici di collocamento pubblico e i costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Le partecipazioni della Confederazione (art. 90a) e dei Cantoni (art. 92 cpv. 7bis) devono quindi essere aumentate di conseguenza.

I rappresentanti dei Cantoni presso la commissione di esperti si sono opposti a questo aumento. Le parti sociali hanno invece attribuito particolare importanza al fatto che la Confederazione e i Cantoni assumano almeno il 50% delle spese degli uffici di collocamento pubblico e dei costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Conseguenze finanziarie

Questa modifica apporterebbe all’assicurazione contro la disoccupazione un aumento delle entrate pari a circa 26 milioni di franchi (20 milioni da parte della Confederazione e 6 milioni da parte dei Cantoni).

44/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)