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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Revisione LADI SECO-DA/TC
Consultazione Articolo 95 capoversi 1 e 1bis 14.12.2007
Art. 95 cpv. 1 e 1bis
1 La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all’articolo agli articoli 55 e 59e capoverso 4.
1bis L’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile, in virtù della legge sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall’assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA, l’importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.
Modifica del capoverso 1
Rinvio all’articolo 59e capoverso 4 introdotto dalla presente revisione.
Motivazione relativa al capoverso 1
L’articolo 25 LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro (PML) (cfr. art. 1 cpv. 3 LADI). Per questo motivo nella LADI non esiste alcuna base legale che consenta di esigere la restituzione dei sussidi da parte degli organizzatori di PML collettivi.
Con la revisione tecnica della legge è stato creato un nuovo articolo 59e capoverso 4, una base legale formale che permette di esigere la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse in materia di PML collettivi. È quindi necessario introdurre un rinvio a questa disposizione nell’articolo 95 LADI.
Modifica del capoverso 1bis
Adeguamento materiale dovuto alla modifica di un’altra legge.
Motivazione relativa al capoverso 1bis
I beneficiari di prestazioni, in base alla legge sulle indennità di perdita di guadagno, sono persone che prestano servizio militare, servizio civile o di protezione civile e ora anche le donne in congedo maternità.
46/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)