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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 96c capoverso 2bis 14.12.2007

Art. 96c cpv. 2bis(nuovo)

2bis Se necessario all’esecuzione della legge sul collocamento e della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, i sistemi d’informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC) e dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i LADI) possono scambiarsi dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

Modifica

Il trasferimento di dati dai sistemi SPAD, RIS e UCC, finora disciplinato soltanto nella nuova ordinanza sul sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) entrata in vigore il 1° novembre 2006, dev’essere sancito nella legge per motivi formali.

Motivazione

Il trasferimento di dati dai sistemi SPAD, RIS e UCC, finora disciplinato soltanto nella nuova O-COLSTA, viene così prescritto anche a livello di legge. Il trasferimento di dati, praticato già da diversi anni, è indispensabile per lo svolgimento dei compiti dell’assicurazione contro la disoccupazione. Esso permette tra l’altro di evitare doppioni. La stessa regolamentazione sarà introdotta anche nell’articolo 35 capoverso 3bis della legge sul collocamento (LC) in quanto i sistemi d’informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione devono essere disciplinati in entrambe le leggi.

47/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)