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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine
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Con la modifica proposta la regolamentazione viene uniformata nel modo seguente: a partire da un grado di invalidità del 40% tutti gli assicurati ricevono le stesse prestazioni dell’AD, a prescindere dall’istituto assicurativo:
Nuovo grado di
invalidità Numero di indennità
Tasso d’indennità determinante per giornaliere l’AD LAI dal 40% 80%520
LAINF dal 40% 80%520
LAM dal 40% 80%520
LPP dal 40% 80%520
Questa modifica permette di eliminare le differenze oggettivamente ingiustificate all’interno delle assicurazioni che coprono il rischio d’invalidità. Essa corrisponde inoltre alla dottrina (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, cifra marg. 347segg. in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV: Soziale Sicherheit, 2a edizione aggiornata e completata, Basilea 2007).
L’armonizzazione prevista all’articolo 22 capoverso 2 lettera c e all’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI riguarda unicamente l’importo dell’indennità (70% invece di 80%) e il numero massimo di indennità giornaliere (400 invece di 520 indennità giornaliere) e non il diritto all’indennità di disoccupazione in sé e per sé. L’assicurazione contro la disoccupazione continua ad essere tenuta, conformemente all’articolo 70 capoverso 2 lettera b LPGA, a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità è contestata.
10/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)