Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/55: 05.463 Iniziativa parlamentare. Impedire la conclusione di matrimoni fittizi · 10 pagine
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Il CC deve determinare se e a quali condizioni i cittadini stranieri possono ricorrere in Svizzera all'istituto del matrimonio. La CIP propone di introdurre nel CC (art. 98 cpv. 4) il principio secondo cui i fidanzati stranieri devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera.
Le stesse disposizioni devono essere riprese nella LUD (art. 5 cpv. 4). Ciò è giustificato dal fatto che questo nuovo istituto è il pendant del matrimonio per le coppie omosessuali e produce effetti essenzialmente simili a quelli del matrimonio.
Grazie all'obbligo per gli ufficiali dello stato civile di verificare lo status dei fidanzati si possono armonizzare le decisioni delle autorità dello stato civile e delle autorità competenti in materia di stranieri ed evitare procedimenti contradditori da parte dello Stato.
2.2 Obbligo di notifica da parte gli uffici dello stato civile
Una seconda disposizione (il nuovo art. 99 cpv. 4 CC) impone agli uffici dello stato civile di comunicare senza indugio alle autorità competenti l’illegalità del soggiorno di uno o di ambedue i fidanzati. L'obiettivo di questa disposizione è in primo luogo rafforzare la collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità competenti in materia di stranieri. Per le ragioni già menzionate, viene introdotta anche nella LUD (art. 6 cpv. 2).
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
Art. 98 cpv. 4 (nuovo)
Il titolo marginale e i capoversi 1 - 3 restano invariati. L'articolo 98 definisce che la competenza in materia di procedura preparatoria del matrimonio è affidata all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio di uno dei fidanzati (cpv. 1), che i fidanzati devono comparire personalmente considerata l'importanza del matrimonio (cpv. 2) e che i fidanzati devono provare la loro identità e dichiarare di adempiere i requisiti del matrimonio (cpv. 3).
Il nuovo capoverso 4 impone ai fidanzati stranieri di provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera. Questa prova deve essere fornita durante la procedura preparatoria. La legalità del soggiorno deve essere data anche al momento della celebrazione del matrimonio. I documenti da presentare saranno definiti dettagliatamente nell’ordinanza sullo stato civile che sarà adeguatamente completata (cfr. art. 64 OSC). Se necessario e d’intesa con l’Ufficio federale della migrazione, l’Ufficio federale dello stato civile potrà emanare le corrispondenti disposizioni d’esecuzione (cfr. art. 84 cpv. 3 lett. a OSC).
Il soggiorno è legale quando il diritto in materia di stranieri e di asilo è rispettato. Il soggiorno è pertanto conforme alla legge se un cittadino straniero:
• non è soggetto all'obbligo del visto e soggiorna in Svizzera nel periodo in cui è
autorizzato a restarvi (cioè fino a 3 mesi senza esercitare un’attività lucrativa). Sono soprattutto i cittadini dell'UE e dell'AELS a non essere soggetti all'obbligo del visto;