Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/55: 05.463 Iniziativa parlamentare. Impedire la conclusione di matrimoni fittizi · 10 pagine
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Art. 99 cpv. 4 (nuovo)
Anche in questo caso il titolo marginale e i capoversi 1 - 3 restano invariati. L'articolo 99 definisce che cosa deve esaminare l’ufficio dello stato civile (cpv. 1). Quest'ultimo comunica quindi ai fidanzati la chiusura della procedura preparatoria e i termini legali per la celebrazione del matrimonio (cpv. 2) e fissa d’intesa con loro il momento della celebrazione oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile (cpv. 3).
Conformemente al nuovo capoverso 4, l'ufficio dello stato civile deve comunicare all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera. Questa norma rafforzerà ulteriormente l'obbligo di collaborare tra autorità competenti in materia di stranieri e autorità dello stato civile, essendo queste ultime già tenute, in virtù dell'articolo 97 capoverso 3 lettera c LStr e delle relative disposizioni d'esecuzione, a comunicare la celebrazione dei matrimoni e il loro rifiuto. Secondo la nuova disposizione già il deposito di una domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio da parte di uno dei fidanzati che non soggiorna legalmente in Svizzera deve essere comunicato alle autorità in materia di stranieri. La coerenza dell'attività statale è così potenziata.
Per quel che concerne l’applicazione della disposizione alle procedure di preparazione di matrimonio pendenti, si rinvia alle considerazioni relative all'articolo 98 capoverso 4 CC.
3.2 Modifica del diritto vigente
Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD)11
Art. 5 cpv. 4
Il titolo marginale e i capoversi 1 - 3 restano invariati. L'articolo 5 LUD, che è il pendant dell'articolo 98 CC, viene completato con un nuovo capoverso 4, secondo il quale i partner stranieri sono tenuti a provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preliminare. Anche in questo caso i documenti richiesti saranno precisati nelle disposizioni d'esecuzione, cioè nell’ordinanza sullo stato civile o, se del caso, nelle direttive dell'Ufficio federale dello stato civile (cfr. n. 3.1).
Art. 6 cpv. 1 e 2
Il titolo marginale resta invariato. La disposizione comprende ora due capoversi: il capoverso 1 corrisponde alla norma attuale e il capoverso 2 riprende mutatis mutandis il contenuto del capoverso 4 dell'articolo 99 CC (cfr. n. 3.1).
4 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
La revisione non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale. Richiederà modifiche puntuali dell'ordinanza sullo stato civile e, se del caso,
11 RS 211.231; RU 2005 5685