Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/55: 05.463 Iniziativa parlamentare. Impedire la conclusione di matrimoni fittizi · 10 pagine
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• dispone del visto necessario e soggiorna in Svizzera nel periodo in cui è autoriz-
zato a restarvi (cioè fino a 3 mesi senza esercitare un’attività lucrativa);
• ha un permesso un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domici-
lio (permessi L, B e C);
• soggiorna in Svizzera nel quadro di una domanda di asilo o di un'ammissione
provvisoria (permessi N e F).
Se è stato fissato un termine di partenza, il soggiorno legale della persona (per esempio un richiedente l'asilo respinto) dura sino alla scadenza di questo termine.
Le persone di cittadinanza straniera che risiedono all'estero e intendono contrarre matrimonio in Svizzera possono presentare una corrispondente domanda di visto (se sono soggette all'obbligo del visto). Ricevono un visto per la durata della procedura preparatoria del matrimonio e, dopo l'entrata in Svizzera, un permesso di soggiorno di breve durata se la procedura non è conclusa entro tre mesi. Non sussiste alcun diritto all'ottenimento di un visto o di un permesso di soggiorno di breve durata. Tuttavia, prendendo la decisione le autorità devono tenere conto del diritto costituzionale al matrimonio (art. 14 della Costituzione federale; Cost. 9) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; CEDU10).
I cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS a cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone possono valersene anche durante la procedura preparatoria del matrimonio se esercitano un'attività lucrativa in Svizzera o dispongono di mezzi finanziari sufficienti a permettere loro un soggiorno senza attività lucrativa.
Le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera e intendono contrarre matrimonio devono prima provvedere a regolarizzare il loro soggiorno; durante il trattamento della loro domanda devono in linea di principio soggiornare all'estero. Sono tuttavia possibili eccezioni se le condizioni di ammissione dopo il matrimonio sono manifestamente soddisfatte e se non vi sono indizi che lo straniero intende manifestamente abusare delle disposizioni sul ricongiungimento familiare (analogamente ad art. 17 LStr). Per rispettare il principio della proporzionalità ed evitare ogni formalismo eccessivo, le autorità potranno fissare un termine di partenza entro il quale il matrimonio dovrà se del caso essere celebrato e il soggiorno in Svizzera regolarizzato. Anche in questo caso, le autorità devono tenere conto del diritto costituzionale al matrimonio (art. 14 Cost.) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
Conformemente alle disposizioni generali (cfr. art. 1 segg. Tit. fin. CC), la nuova regolamentazione sarà immediatamente applicabile alle procedure di preparazione di matrimonio pendenti. Da quanto precede consegue che i fidanzati dovranno provare la legalità del loro soggiorno e l'ufficiale dello stato civile comunicare all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non avranno fornito la prova della legalità del loro soggiorno, nell'ambito di tutte le procedure che non saranno ancora formalmente chiuse ai sensi dell'articolo 99 capoverso 2 CC.
9 RS 101; RU 1999 2556
10 RS 0.101; RU 1974 2151