Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 108 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 48Fedlex · Rapporto sui risultati
- I costi devono essere addebitati ai conducenti e non alle compagnie d’assicurazione (SVI).
- I veicoli a motore considerati «veicoli storici» devono essere esclusi (FSVA, SDHM/ASVE).
- Nel caso di infrazioni medio gravi e gravi il provvedimento va applicato a partire dalla revoca di sicurezza
(art. 16b cpv. 2 lett. e e 16c cpv. 2 lett. d LCStr; per un tempo indeterminato, ma almeno 2 anni) (BE, GL, TG, UR, ZG, ZH, asa, MFK SO).
- Nel caso di revoche a scopo di ammonimento (art. 16b e 16c LCStr) l’obbligo di installare un apparecchio per
la registrazione di dati dovrebbe essere applicato analogamente alla revoca di sicurezza secondo il sistema a cascata o secondo l’articolo 16d capoverso 1 lettera c LCStr (SO, MFK SO).
- La durata minima della revoca (prevista come condizione) deve essere di 6 invece che di 12 mesi (upi, VfV).
- Non è chiaro se il provvedimento vada applicato per legge o se debba essere ordinato di volta in volta (AG).
- Vi sono riserve circa l’opportunità di tale provvedimento nel caso di una revoca della licenza secondo l’articolo
16c capoverso 2 lettera c LCStr (BE).
- Non è chiaro se, ai fini dell’applicazione del provvedimento, solo l’ultima infrazione, che porta alla revoca della
licenza, debba consistere in una contravvenzione dei limiti di velocità. Per analogia, il provvedimento andrebbe applicato anche quando precedenti provvedimenti disciplinari sono stati presi per violazione dei limiti di velocità (in particolare se gravi) (BE, GL, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH, asa, MFK SO).
- Gli apparecchi per l’adeguamento automatico ai limiti di velocità («ISA, Intelligent Speed Adaption») (San-
tschi) vanno installati nel caso in cui siano state commesse infrazioni gravi (Mobilità pedonale) e ripetute (PS) dei limiti di velocità. In una seconda fase, l’installazione va estesa a tutti i veicoli (Mobilità pedonale).
Non sono d’accordo: AI, NE, TI, USAM, ATVSL, Centre Patronal, COCRBT, FER, FMS, PSL, Ingenbohl,
POLCANT AI, CDPCS, motosuisse, POLCANT GE, Routiers, SAA, SVA VS, TCS.
Osservazioni, critiche, proposte
- Questa misura comporterebbe notevoli problemi pratici di esecuzione e rappresenterebbe una pesante inge-
renza nei diritti della personalità (motosuisse): controlli di polizia, normalizzazione dei vari tipi di apparecchi (POLCANT AI); problemi in particolare nel caso di veicoli aziendali (AI, Centre Patronal, COCRBT, POLCANT AI, USAM), di cambi frequenti di veicolo per ragioni professionali (FMS, POLCANT GE, Routiers), nel caso in cui vengano utilizzati veicoli di terzi (POLCANT AI), veicoli di cortesia o veicoli a noleggio (Centre Patronal, PSL).
- Le ragioni di una disparità di trattamento fra la guida in stato d’ebrietà e altre infrazioni secondo la LCStr non
sono comprensibili (COCRBT).
- Non è chiaro chi, a quali condizioni e in quali casi possa effettuare una valutazione dei dati. Occorre rispettare
la protezione dei dati (POLCANT AI).
- L’onere risultante è spropositato. Le disposizioni in vigore sono sufficienti; va mantenuta l’attuale opzione
dell’installazione facoltativa di un apparecchio per la registrazione di dati con la contropartita di una riduzione dei premi assicurativi (USAM).
- L’efficacia del provvedimento non è dimostrata (SVA VS).
- Invece di odocronografi permanenti, si suggerisce l’installazione di scatole nere (registratori di fine percorso)
(SAA).
- Con un «crash recorder» non sarebbe possibile adempiere gli obiettivi di prevenzione e controllo. A tali fini
sarebbe necessario un odocronografo permanente, che rappresenterebbe però una pesante ingerenza nei diritti della personalità. Non vi è chiarezza per quanto riguarda il controllo dell’osservanza della disposizione, il trattamento dei dati e la procedura da seguire in caso di noleggio di veicoli o di impiego di veicoli di cortesia. Non è chiaro, inoltre, se per l’applicazione del provvedimento solo l’ultima infrazione, che deve portare alla revoca della licenza, debba consistere in una contravvenzione dei limiti di velocità. Per analogia, il provvedimento andrebbe applicato anche quando sono stati presi precedenti provvedimenti disciplinari per violazioni (in particolare se gravi) dei limiti di velocità (TCS).
- Il provvedimento non va applicato già alla prima revoca della licenza di condurre, bensì solo se si verifica un
incidente (SAA) che causa feriti (CDPCS).
- L’onere connesso al provvedimento deve essere proporzionato alla sua utilità. Comporta inoltre diversi pro-
blemi d’esecuzione (CDPCS).
Nessun parere / non ci riguarda: economiesuisse, SAB, SGV, ANCV, ASCV, ASG, Distiswiss, FSL, IRM SG, ISV,
IVT ETH ZH, OPTICS, Posta, ASP, SchweizMobil, SEVS, ISPA, USMCM, AOS, strasseschweiz, umverkehR,
Velokonf., velosuisse, Viniharass, 1 privato.