Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/83: Revisione dell'ordinanza sul diritto di locazione · 6 pagine

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Commento alle modifiche dell’ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)

Art. 14 Prestazioni suppletive del locatore

Capoverso 1

Al capoverso 1 è stato soltanto aggiunta l’espressione “o migliorie energetiche”. Ciò in adempimento della mozione 06.3015 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia, che fa riferimento all’iniziativa parlamentare 02.473 Hegetschweiler (Legge sul CO2. Incentivi per l'adozione di misure energetiche efficaci negli edifici). La modifica dell’ordinanza è finalizzata a semplificare il trasferimento dei costi relativi all’attuazione di misure energetiche.

Capoverso 2

Il capoverso 2 contiene un elenco di misure considerate migliorie energetiche. Nella prassi del diritto di locazione, la questione del trasferimento dei costi dovuti ai provvedimenti di risparmio energetico è, sotto diversi aspetti, fonte di incertezza. L’elenco suddetto consente un miglioramento della situazione sotto il profilo della chiarezza e la facilitazione delle scelte in materia di investimenti. Delle migliorie energetiche apportate alla cosa locata beneficiano anche i locatari; infatti, generalmente esse determinano una riduzione delle spese accessorie, in particolare quelle dovute al riscaldamento e alla produzione di acqua calda. Se le spese accessorie aumentano nonostante i maggiori costi degli investimenti, i locatari possono – se del caso – difendere i loro interessi notificando i difetti e facendo valere l’inefficacia delle migliorie apportate.

Capoverso 3

Il capoverso 3 contempla una importante limitazione del trasferimento dei costi dovuti a migliorie energetiche. Gli investimenti in questione sono considerati prestazioni suppletive soltanto se eccedono i costi per il ripristino o il mantenimento dello stato preesistente. Perciò sulle pigioni può essere trasferita soltanto la parte di costi eccedente le spese relative all’installazione di un impianto convenzionale. Questa disposizione garantisce che, in relazione all’attuazione di misure per un impiego più efficace dell’energia, ai locatari non vengano attribuite spese di manutenzione supplementari.

Capoverso 4

Il capoverso 4 viene integrato con l’espressione “o migliorie energetiche”.

Capoverso 5

Il capoverso 5 viene integrato con l’espressione “o migliorie energetiche”.

4/6 2007-07-27/15