Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/83: Revisione dell'ordinanza sul diritto di locazione · 6 pagine
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Commento alle modifiche dell’ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
Art. 17 (Pigioni indicizzate in materia di appartamenti)
Capoverso 3
I locatori possono trasferire al massimo il 100% del rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. Essi possono però anche trasferire soltanto una parte degli aumenti di costo. I locatori non sono tenuti a notificare l’aumento di pigione alla scadenza di un termine di disdetta. Si tratta di un principio elaborato secondo dottrina e giurisprudenza che, allo stato attuale, non viene messo in discussione. Alla base di tale principio, vi è la durata minima di 5 anni prevista per la locazione dall’articolo 269b del Codice delle obbligazioni. L’inserimento di tale disposizione nell’ordinanza costituisce una codificazione della giurisprudenza.
Capoverso 4
Anche in questo caso si tratta di una codificazione della giurisprudenza. Affinché la locazione sia “conclusa per cinque anni almeno” ai sensi dell’articolo 269b del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), è sufficiente che per almeno 5 anni i locatori non possano disdire il contratto di locazione.
Tuttavia, restano salve le disdette per motivi importanti o in caso di fallimento del locatario.
D’altra parte, ai locatari può essere concesso per contratto il diritto di porre termine al rapporto di locazione prima che siano trascorsi cinque anni. Sotto questo profilo, l’obbligatorietà della disposizione di cui all’articolo 269b è limitata. A tale proposito, la proposta di integrazione dell’articolo 17 OLAL riveste un carattere esplicativo.
Disposizioni transitorie
Articolo 1
Fino alla prima pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento da parte del Dipartimento federale dell’economia, gli adeguamenti delle pigioni possono avvenire sulla base della variazioni del tasso ipotecario secondo il diritto vigente.
La raccolta dei dati deve essere preceduta da una fase preparatoria. Il primo termine per la raccolta dei dati da parte delle banche è stato fissato al 30 giugno 2008; queste ultime dovranno pubblicare i dati in questione entro un mese. L’elaborazione dei dati richiederà all’incirca un mese di tempo. Si stima che la prima pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento potrà avvenire il 31 agosto 2008.
Fino ad allora, gli adeguamenti delle pigioni sono da effettuare conformemente al diritto vigente, vale a dire sulla base dei tassi d’interesse per le vecchie ipoteche pubblicati dalla banca più importante, a livello locale, nel settore ipotecario.
Articolo 2 capoverso 1
I diritti dei locatari – che secondo la normativa vigente possono chiedere una riduzione della pigione – sono mantenuti. Si deve evitare che la modifica
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