Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/83: Revisione dell'ordinanza sul diritto di locazione · 6 pagine

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Commento alle modifiche dell’ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)

dell’ordinanza li sfavorisca causando una perdita definitiva del loro diritto ad un abbassamento della pigione. Inoltre, la disposizione in questione garantisce, a livello di diritto transitorio, che i locatori che hanno tenuto conto degli abbassamenti dei tassi ipotecari secondo il diritto vigente, non risultino svantaggiati dall’entrata in vigore della nuova normativa rispetto a quelli che si sono astenuti dal farlo. Si tratta di due obiettivi fondati sull’equità dell’adeguamento delle pigioni; entrambi possono essere raggiunti obbligando i locatori, in occasione del primo aumento della pigione secondo la nuova normativa, ad un adeguamento al tasso ipotecario applicato al momento della prima pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento, se la pigione è basata su un tasso ipotecario più elevato. L’adeguamento secondo la nuova normativa avviene poi sulla scorta di questo calcolo.

Articolo 2 capoverso 2

Per analogia al capoverso 1, in occasione del primo aumento della pigione secondo la nuova normativa i locatori possono previamente basarsi sul tasso ipotecario applicato al momento della prima pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento, se la pigione è basata su un tasso ipotecario più basso. L’adeguamento secondo la nuova normativa avviene poi sulla scorta di questo calcolo.

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