Rapporto O DFI OCS

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Febbraio 2008

Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi Commenti

Art. 5a

Capoverso 1

Nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza è emerso che, seppur raramente, in singoli casi può succedere che una persona disponga formalmente delle nozioni fondamentali definite agli articoli 3 capoverso 2 lettera d o 5 in quanto può dimostrare di disporre di un certificato d'esame secondo il diritto vigente (art. 3 cpv. 2 lett. d) o di disporre di un'esperienza professionale sufficientemente lunga (art. 5 o allegato 2), ma che nel contempo le autorità possano essere portate a dubitare del fatto che tale persona disponga effettivamente delle nozioni fondamentali o che sia in grado di applicarle. I dubbi devono però essere motivati. In altre parole devono vigere condizioni qualificate tali da permettere all'autorità competente di rifiutare il riconoscimento malgrado i requisiti siano formalmente soddisfatti. Per il riconoscimento di un certificato d'esame secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera d vigente sono considerati autorità competenti gli organi d'esame d'intesa con l'UFSP. Per il riconoscimento dell'esperienza professionale secondo l'articolo 5, invece, l'autorità competente è l'UFSP.

Un motivo che può indurre l'autorità ad avviare un'indagine può per esempio essere un rapporto di polizia o un articolo di giornale relativi a una fornitura non professionale di prodotti chimici particolarmente pericolosi. Pure un modulo di domanda di riconoscimento dell'esperienza professionale compilato in modo incompleto su alcuni punti determinati può costituire un motivo sufficiente per il rifiuto del riconoscimento, in particolare se le lacune menzionate non sono state colmate neanche dopo che il richiedente ha ricevuto una richiesta scritta in tal senso. Di regola, insufficienze meramente linguistiche non costituiscono un motivo per il rifiuto del riconoscimento.

Capoverso 2

In considerazione dell'articolo 29 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), la presente disposizione è di natura puramente declaratoria. Tuttavia ha l'intento di enunciare con chiarezza che il destinatario di un'eventuale decisione negativa può prendere posizione prima della sua emissione, preservando in tal modo i propri diritti. In questa occasione può infatti presentare all'autorità competente, a determinate condizioni, informazioni supplementari sulle sue capacità e conoscenze, affinché l'autorità possa, se del caso, riconoscere tali capacità e conoscenze e confermare che il richiedente possiede una sufficiente esperienza professionale.