Avamprogetto OPBioc
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 6 pagine
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi
(Ordinanza sui biocidi, OPBioc)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 lett. b
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 9 cpv. 1 lett. d
1 In vista dell’omologazione, della registrazione o del riconoscimento sono applicabili, conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 19982 relativa all’immissione sul mercato di biocidi (direttiva 98/8/CE), i seguenti elenchi di principi attivi:
d.3l’elenco dei principi attivi notificati destinati ai biocidi secondo il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 7 dicembre 20074 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.
RS ..........
1 RS 813.12
2 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).
4 GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3. I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch o http://eur-lex.europa.eu. 2008–......