Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Febbraio 2008
Modifica dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)
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Introduzione
Il 1° agosto 2005 la legislazione svizzera sui prodotti chimici è stata armonizzata con le disposizioni europee allo scopo di adeguarsi allo sviluppo delle conoscenze e delle tecniche e di abolire gli ostacoli non tariffari legati a esigenze diverse tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) per l'immissione sul mercato di sostanze o preparati chimici.
Il 1° aprile 2007 è entrata in vigore una prima revisione dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), dettata da un adeguamento all'evoluzione delle direttive europee in materia di prodotti chimici e dalla necessità di correggere o precisare alcune disposizioni dell’ordinanza in funzione delle prime esperienze maturate in questo ambito.
Con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH)1, la legislazione europea sulle sostanze chimiche, ad eccezione dei prodotti biocidi e fitosanitari, ha subito una profonda revisione. Con questo nuovo regolamento, alcuni aspetti della legislazione svizzera non sono più in linea con il diritto europeo.
Il regolamento REACH mira in primo luogo a ottenere maggiori conoscenze sulle proprietà delle vecchie sostanze. Un’importante modifica riguarda anche il ruolo e le responsabilità del fabbricante e dell’utilizzatore a valle. Un adeguamento della legislazione svizzera in questo ambito necessita di una decisione politica e di una modifica a livello di legge: due elementi che non rientrano in questo progetto di revisione della OPChim.
Il regolamento REACH introduce però anche modifiche in alcuni ambiti disciplinati dalla OPChim: nuovi metodi di valutazione dei rischi, nuove proprietà ritenute preoccupanti nonché criteri più dettagliati di valutazione e annuncio dei rischi per la salute e l’ambiente.
Nella sua decisione del 31 ottobre 2007 concernente la revisione parziale della legge sugli ostacoli
tecnici al commercio (LOTC), il Consiglio federale ha deciso che la OPChim doveva essere
riveduta per eliminare le differenze con la normativa comunitaria e avvicinarsi ai requisiti di REACH negli ambiti coperti dalla nostra legislazione.
1 regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE Pagina 1 / 23