Rapporto OADAP

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 2 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Febbraio 2008

Revisione dell'ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive Commenti

Art. 1 cpv. 2

Con il complemento aggiunto alla seconda frase, secondo cui per ogni piscina collettiva deve essere impiegata almeno una persona titolare di un'autorizzazione speciale, si precisa il testo vigente dell'articolo 1 capoverso 2.

Mediante l'assoggettamento delle piscine collettive all'obbligo di impiegare una persona titolare dell'autorizzazione speciale si è tenuto conto dell'importante rischio che un utilizzo scorretto dei prodotti chimici per la desinfezione dell'acqua potrebbe costituire per la salute dei frequentatori della piscina. Il fatto che il tipo e la quantità dei prodotti chimici costituiscano un rischio anche in generale per il pubblico nell'area della piscina rafforza ulteriormente la richiesta di una formazione speciale per chi si occupa del trattamento dell'acqua.

L'obiettivo della disposizione non è quello di rendere necessaria la presenza costante di un titolare dell'autorizzazione speciale, per tutta la durata degli orari di apertura della piscina collettiva o quando il titolare è assente e deve essere sostituito. Non è però possibile che la responsabilità effettiva per una piscina sia assunta da una persona che non è titolare dell'autorizzazione. Con il complemento si garantisce la presenza di almeno un titolare dell'autorizzazione in ogni piscina collettiva.

Art. 7a

Capoverso 1

Nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza è emerso che, seppur raramente, in singoli casi può succedere che una persona adempia formalmente i requisiti relativi alle capacità e alle conoscenze definiti agli articoli 5 o 7 in quanto può dimostrare di disporre di un certificato di esame secondo il diritto vigente (art. 5) o di disporre di un'esperienza professionale sufficientemente lunga (art. 7 e allegato 3), ma che nel contempo le autorità possano essere portate a dubitare del fatto che tale persona disponga effettivamente delle capacità e conoscenze o che sia in grado di applicarle. I dubbi devono però essere motivati. In altre parole devono vigere condizioni qualificate tali da permettere all'autorità competente di rifiutare il riconoscimento malgrado i requisiti siano formalmente soddisfatti. Per il riconoscimento di un attestato d'esame secondo l'articolo 5 vigente sono considerati autorità competenti gli organi d'esame d'intesa con l'UFSP. Per il riconoscimento dell'esperienza professionale secondo l'articolo 7, invece, l'autorità competente è l'UFSP.