Rapporto OPBioc

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 2 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Febbraio 2008

Modifica dell'ordinanza sui biocidi (OBioc)

Commenti

Art. 1 cpv. 3 lett. b

Adeguamento terminologico al nuovo diritto doganale (concerne unicamente il testo tedesco).

Art. 9 cpv. 1 lett. d

Il 4 dicembre 2007 la Commissione europea ha licenziato il regolamento (CE) n. 1451/2007 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16 paragrafo 2 della direttiva 98/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Come emerge dall'articolo 18 del nuovo atto legislativo, il regolamento (CE) n. 2032/2003 è abrogato. Il rinvio

contenuto nell'articolo 9 OBioc deve pertanto essere adeguato conformemente.

Art. 10 cpv. 3

La possibilità offerta dai nuovi articoli 56a - 56d OPChim di classificare, imballare e caratterizzare sostanze e preparati secondo il regolamento (CE) N. XY/200Z [regolamento GHS] deve per coerenza valere anche per l'immissione sul mercato di principi attivi (cfr. art. 35 cpv. 3 nonché 36 cpv. 1 e art. 38 cpv. 2 OBioc, sulla scorta della modifica della stessa ordinanza del ...). Le due opzioni, ossia

l'immissione sul mercato di principi attivi in base ai precedenti requisiti concernenti la classificazione, l'imballaggio e la caratterizzazione o sulla base della nuova possibilità offerta dal regolamento GHS, sono illustrate alle lettere a e b.

Art. 10 cpv. 3bis

Per l'obbligo di consegnare una scheda di dati di sicurezza in virtù del capoverso 3, finora in vigore, doveva essere creato un proprio spazio normativo. Il nuovo capoverso 3bis si giustifica unicamente per motivi linguistici; non si tratta di un obbligo nuovo.

Art. 35 cpv. 3

Siccome in questo articolo è disciplinata la caratterizzazione di biocidi e di principi attivi, per coerenza deve essere introdotto un rinvio all'articolo 56a OPChim a seguito della nuova opzione relativa alla classificazione secondo il regolamento GHS. Alla stregua dei precedenti, anche questo nuovo

capoverso è destinato alla persona responsabile dell'immissione sul mercato di biocidi.

Art. 36 cpv. 1

In analogia con l'articolo 35 capoverso 3, deve essere introdotto un rinvio all'articolo 56d capoverso 1 OPChim per quanto concerne la possibilità d'imballaggio secondo il regolamento GHS.

Art. 38 cpv. 2, 3 e 6

In base alla classificazione secondo il regolamento GHS risulta una caratterizzazione corrispondente. Questo fatto deve essere segnalato con un rinvio all'articolo 35 capoverso 3 della stessa ordinanza e all'articolo 56d OPChim.