Avamprogetto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 38 pagine

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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 5 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. a, h, i, j e cpv. 4

1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per:

b. abrogato

2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

a. oggetto: prodotto composto di una o più sostanze o preparati che durante la fabbricazione riceve una forma, superficie o consistenza specifica che ne determina la funzione finale in misura maggiore rispetto alla composizione chimica;

h. ricerca e sviluppo scientifici: qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate su quantitativi inferiori a una tonnellata all’anno;

i. attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi: qualsiasi attività scientifica connessa allo sviluppo di un prodotto o all’ulteriore sviluppo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati o articoli, nel corso della quale si utilizzano impianti pilota o produzioni sperimentali per mettere a punto il processo di produzione e/o sperimentare i campi d’applicazione della sostanza;

j. sommario esauriente d’esame: una sintesi dettagliata degli obiettivi, dei metodi, dei risultati e delle conclusioni di un rapporto d’esame completo, che

RS ..........

1 RS 813.11

2008–......