Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine
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La CGCE ha specificato che l’esaurimento regionale si applica pure ai settori soggetti a disciplina dei prezzi59.
Il principio dell’esaurimento regionale nei vari settori dei diritti di protezione si riflette pure nel diritto comunitario secondario60. Per il diritto in materia di brevetti, il principio dell’esaurimento nazionale è sancito nella direttiva sulla biotecnologia61 e nella proposta di regolamento sul brevetto comunitario62.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
La proposta di legge non istituisce nuovi compiti esecutivi, per cui non ha ripercussioni dirette per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
3.2 Impatto economico
3.2.1 Necessità d’intervenire
Vari indizi fanno pensare che il sistema dell’esaurimento nazionale dei diritti brevettuali sia, nel complesso, una causa accessoria dell’elevato livello dei prezzi in Svizzera, riconducibile essenzialmente ad altri fattori che incidono sui prezzi (n. 1.4).
Rinunciare all’esaurimento nazionale dei diritti brevettuali non può dunque costituire un obiettivo primario. Un cambiamento di sistema attuato in via solitaria rischia inoltre di non ripercuotersi nel modo sperato sui prezzi e l’economia. Per abbassare il livello dei prezzi in modo mirato, vanno dapprima eliminati i fattori che incidono maggiormente sui prezzi di un determinato settore.
Si potrebbe obiettare che l’eliminazione sistematica e completa di tutti i fattori che fanno lievitare i prezzi e sui quali si può agire richiede la rinuncia all’esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti.
Sono già stati adottati, o sono in corso di preparazione, provvedimenti dai risvolti positivi sul livello dei prezzi in Svizzera. Il diritto dei cartelli è stato inasprito, in particolare introducendo sanzioni dirette e attribuendo a determinati accordi verticali la valenza di presunti ostacoli alla concorrenza. Nella consultazione in corso riguar-
59 CGCE, cause riunite C-267/95 e C-268/95, Merck/Primecrown, racc. 1996, 6371.
60 Art. 7 della Prima direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 del 11.02.1989, pag. 1); art. 13 del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.01.1994, pag. 1); art. 4 par. 2 della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.06.2001, pag. 10); art. 9 par. 2 della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61); art. 4 lett. c secondo periodo della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.05.1991 pag. 42); art. 15 della Direttiva 98/71/CE del 13.10.1998 relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28); art. 8 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12.12.2001 su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 05.01.2002, pag. 1).
61 Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.07.1998, pag. 13).
62 Consiglio dell’Unione europea, Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, 8 marzo 2004 (n. 7119/04): http://register.consilium.eu.int/pdf/it/04/st07/st07119.it04.pdf