Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 28a (nuovo) Disposizioni particolari

1Le offerte del traffico locale e quelle senza funzione di collegamento sono escluse dalle prestazioni federali.

2La Confederazione assume integralmente l’onere dei costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte di trasporto d’importanza nazionale da essa ordinate. Può inoltre assumere i costi non coperti e pianificati delle pubblicazioni centralizzate relative all’offerta di trasporto, quando esse giovano o sono accessibili a tutte le imprese.

3La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ordinare ulteriori offerte o il miglioramento di quelle esistenti, oppure agevolazioni tariffali. Ne assumono i costi non coperti, pianificati in quanto tali.

Art. 29 Condizioni 57

1La Confederazione indennizza unicamente le imprese:

a. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze della sezione 7;

b. la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore;

c. che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l’infrastruttura ferroviaria, ove quest’ultima sia disponibile;

d. che hanno una personalità giuridica indipendente dai committenti; e

e. nel cui consiglio di amministrazione, o simile organo, non siedano membri partecipi direttamente della procedura di ordinazione o attivi in un’unità amministrativa coinvolta.

2La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese a traffico ridotto e alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.

Art. 30 Ripartizione finanziaria

1La quota di partecipazione della Confederazione all’indennizzo globale delle offerte di trasporto nel traffico regionale di viaggiatori, commissionate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 50 per cento.

2Il Consiglio federale stabilisce, almeno ogni quattro anni, le quote di indennizzo dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.

3Il Consiglio federale stabilisce di quanto, al massimo, ci si può temporaneamente scostare dalla quota federale di cui al capoverso 1.

4Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano finanziariamente ad una linea, le loro quote sono calcolate in funzione del servizio delle stazioni e della lunghezza della tratta esercitata sul loro territorio.

57 L’art. 29 rimane invariato rispetto alla LTV del 20 marzo 2009. Viene qui riproposto per avere una migliore visione d’insieme.