Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
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2.2.7 Tratte interoperabili
Il Consiglio federale stabilisce le tratte interoperabili
Il Consiglio federale stabilirà quali linee della rete ferroviaria svizzera dovranno soddisfare i requisiti tecnici della direttiva sull'interoperabilità. Le tratte interoperabili saranno determinate applicando i seguenti criteri:
− punti di raccordo alle tratte estere conformemente alla decisione
n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti28;
− collegamento delle regioni;
− possibilità di deviazione in caso di interruzioni di tratta;
− aspetti della politica dei trasporti (importanza per il traffico viaggiatori e merci nonché per l'ampliamento progressivo della rete ferroviaria interoperabile della Svizzera).
Tutte le tratte del sistema ferroviario ad alta velocità sono al contempo tratte del sistema convenzionale. Le linee ad alta velocità svizzere sono determinate sulla base delle categorie di tratte previste dall'allegato I numero 2.1 della direttiva sull'interoperabilità.
Tratte interoperabili
Le tratte che secondo lo stato attuale delle conoscenze dovrebbero far parte della rete interoperabile sono indicate sulla cartina seguente (v. allegato, pag. 82, per l'indicazione delle singole tratte). Le tratte ad alta velocità non ancora in esercizio o la cui pianificazione è assicurata sono indicate come «pianificate». Anche le tratte la cui interoperabilità sarà realizzata solo una volta siglati gli accordi necessari con il relativo Stato limitrofo recano l'indicazione «pianificate».
Tratte non interessate dalle direttive: ferrovie a scartamento ridotto e a cremagliera, nonché le rimanenti tratte a scartamento normale
Le ferrovie a scartamento ridotto e a cremagliera non sono interessate dalla direttiva sull'interoperabilità, non essendo incluse nel campo d'applicazione della direttiva. Lo stesso vale per le ferrovie a scartamento normale che il Consiglio federale non considera parte integrante del sistema ferroviario europeo ad alta velocità o del sistema ferroviario europeo convenzionale.
28 GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1; modificata l'ultima volta dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1