Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
L'UFT continuerà a rilasciare approvazioni di piani e autorizzazioni d'esercizio, controllando il sistema globale in funzione dei rischi e il rispetto delle altre disposizioni federali (concernenti p. es. la protezione dell'ambiente, la protezione delle acque, l'eliminazione di svantaggi per i disabili).
L'omologazione del tipo sarà semplificata dove esistono le STI
Il controllo tecnico dei diversi componenti e sottosistemi sarà affidato ai servizi di valutazione della conformità, enti per lo più di diritto privato. Questi organismi certificano la concordanza (conformità) con le prescrizioni tecniche europee. Poiché gli attestati rilasciati da tali servizi sono riconosciuti dalle autorità d'approvazione statali, non sarà più necessario provvedere a un'omologazione di tipo statale supplementare per i componenti integralmente specificati da prescrizioni tecniche europee.
Dove mancano le STI, si applicano le norme svizzere
Vi sono settori dove non esistono (ancora) prescrizioni tecniche europee volte ad assicurare l'adempimento dei requisiti essenziali. In tali settori si applicano le disposizioni tecniche svizzere comunicate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) alla Commissione europea. Anche in questo caso la conformità del sottosistema va certificata da un servizio di valutazione della conformità.
Inoltre, le STI non specificano un sottosistema sotto ogni aspetto. Esse definiscono ad esempio la posizione della linea di contatto, ma non prevedono requisiti circa la stabilità del sostegno per la linea di contatto. Anche in questo caso, per gli aspetti non specificati dalle STI continueranno ad essere applicabili le norme svizzere.
2.2.6 Le alternative non consentono il riconoscimento reciproco degli esami tecnici
Quale alternativa all'allineamento della legislazione ferroviaria svizzera alla direttiva sull'interoperabilità si è esaminata la possibilità di limitarsi a un adeguamento alle prescrizioni tecniche unificate a livello europeo, senza procedere a un adeguamento alle procedure di autorizzazione europee. Questa opzione è stata lasciata cadere poiché non avrebbe consentito il riconoscimento reciproco degli esami tecnici (certificati di conformità) e delle autorizzazioni d'esercizio rilasciate dalle autorità, causando nuovi ostacoli e spese supplementari per il traffico ferroviario transfrontaliero anziché semplificarlo.
Un'altra soluzione esaminata prevedeva il riconoscimento unilaterale da parte della Svizzera degli esami e delle autorizzazioni d'esercizio svolti e rilasciate in Europa, senza adeguamento del diritto svizzero alla direttiva sull'interoperabilità. Ma questa soluzione farebbe crollare il mercato svizzero degli esami tecnici delle ferrovie, svolti a quel punto esclusivamente in Europa, il che non è né nell'interesse degli specialisti svizzeri né dell'industria ferroviaria svizzera.