Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Riconoscimento degli attestati nell'intera Europa
Gli attestati rilasciati da questi servizi saranno riconosciuti su tutto il territorio europeo, purché la CE giunga alla conclusione che le disposizioni emanate dalla Svizzera in materia siano equivalenti al diritto europeo.
La conformità di un sottosistema alle specifiche tecniche europee è provata se il richiedente (un'impresa di trasporto) presenta all'autorità d'approvazione (in Svizzera l'UFT) gli attestati rilasciati da un servizio di valutazione della conformità.
L'autorità d'approvazione statale (l'UFT) è tenuta a riconoscere gli attestati di tutti i servizi di valutazione della conformità, a prescindere dal fatto che abbiano sede in Svizzera o in un Paese della CE.
Interessanti possibilità commerciali per gli organismi svizzeri notificati
Il recepimento della direttiva sull'interoperabilità consente agli specialisti svizzeri di farsi accreditare come organismi notificati. Con ciò possono beneficiare di interessanti possibilità dal punto di vista economico accedendo a un nuovo mercato che comprende l'intera Europa.
Riconoscimento degli attestati svizzeri da parte della CE
La Svizzera intraprenderà i passi necessari affinché la CE riconosca i documenti rilasciati da un servizio svizzero di valutazione della conformità. È prevista la seguente procedura:
• l'allineamento del diritto svizzero alla direttiva sull'interoperabilità consentirà di
preparare il terreno affinché la CE riconosca l'equivalenza del relativo diritto svizzero con quello comunitario;
• segue poi un controllo puntuale da parte della Commissione europea;
• infine, il comitato misto dell'accordo sui trasporti terrestri Comunità/Svizzera
potrà integrare la direttiva sull'interoperabilità nell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti terrestri.
Qualsiasi ente che desideri ottenere lo statuto di servizio di valutazione della conformità in Svizzera («organismo notificato») dovrà essere accreditato conformemente all'ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione. La domanda di designazione da presentare successivamente viene esaminata dall'autorità responsabile per il relativo settore (UFT) d'intesa con il Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Se il richiedente soddisfa i requisiti, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) notifica il servizio all'autorità competente secondo l'accordo internazionale indicando il settore di competenza e il numero d'identificazione assegnato in precedenza dalla Commissione europea. Conformemente all'articolo 28 della direttiva sull'interoperabilità, il servizio deve essere notificato alla Commissione europea e agli Stati membri della Comunione europea. L'UFT emana una decisione impugnabile circa la designazione.