Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

2.2.4.3 Autorizzazioni d'esercizio richieste per sottosistemi strutturali

Per tutti i sottosistemi strutturali (infrastruttura, energia, controllo-comando dei treni, segnalamento e materiale rotabile) è introdotto l'obbligo di disporre di un'autorizzazione d'esercizio. Quindi, ogni veicolo e impianto necessiterà di un'autorizzazione d'esercizio. Le autorizzazioni d'esercizio estere saranno riconosciute nella maggior misura possibile.

2.2.5 Ripercussioni della regolamentazione proposta

Viene generalmente garantito il principio del doppio controllo

Rispetto alla procedura attuale, la modifica più importante concerne l'introduzione sistematica e permanente del principio del doppio controllo. Il «principio del doppio controllo» implica che un secondo perito o organismo specializzato, oltre al richiedente, deve essere convinto della sicurezza dell'oggetto da approvare. Il richiedente è tenuto a far verificare e certificare la conformità di componenti di sicurezza e sottosistemi da servizi di valutazione della conformità.

A fronte dell'aumento dell'onere dovuto alle perizie vi è un minor onere per l'omologazione in altri Paesi

L'introduzione sistematica del principio di valutazione esterna della sicurezza e della conformità alle prescrizioni comporterà una maggiore domanda di perizie esterne. Tuttavia, se da un lato si registrerà un moderato aumento dell'onere per l'omologazione nel primo Paese, dall'altro verranno meno i costi per nuovi controlli della conformità negli altri Paesi.

Il ruolo dell'Ufficio federale dei trasporti rimane in linea di principio lo stesso, cambiano singoli compiti

Nel quadro delle procedure in oggetto, il ruolo dell'UFT non subirà modifiche sostanziali. Nell'ambito della valutazione in funzione dei rischi, non dovrà più esaminare se i componenti di interoperabilità e i sottosistemi sono effettivamente conformi ai relativi requisiti essenziali. La conformità sarà certificata dai documenti degli organismi notificati. La liberalizzazione implica però una maggiore sorveglianza del mercato, che l'UFT assicurerà mediante verifiche a campione effettuate in particolare sulla base di indizi concreti di non conformità di singoli prodotti.

Per quanto concerne i componenti di interoperabilità e i sottosistemi, l'UFT non dovrà più esigere una perizia sulla sicurezza effettuata da uno specialista indipendente. Il richiedente sarà tenuto a presentare attestati rilasciati da servizi di valutazione della conformità che certificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni tecniche europee,.

L'UFT deve partecipare allo sviluppo delle specifiche tecniche d'interoperabilità (STI) e delle norme che le concretizzano a livello europeo. Inoltre, deve assicurare la compatibilità di queste prescrizioni europee con le prescrizioni svizzere.

In futuro l'UFT sarà chiamato a omologare i sistemi di gestione della sicurezza di tutte le imprese di trasporto ferroviarie attive a livello sovraregionale e a rilasciare autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura.