Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3 Procedure di messa a concorso nel settore del traffico viaggiatori regionale
2.3.1 Obiettivo: chiara regolamentazione per le procedure di messa a concorso nel settore degli autobus a livello di legge
Mandato della Commissione dei trasporti del Consiglio nazionale
Con lettera del 17 settembre 2007, la Commissione dei trasporti del Consiglio nazionale (CTT-CN) ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare la procedura di messa a concorso per le linee degli autobus nel secondo pacchetto della Riforma delle ferrovie 2. La Commissione ha sottolineato che andava disciplinato solo il settore degli autobus a livello di legge.
È necessaria una chiara regolamentazione per le procedure di messa a concorso
Una chiara regolamentazione per le procedure di messa a concorso a livello di legge è necessaria per garantire uno svolgimento uniforme delle stesse e l'applicazione di scale di valutazione unitarie in tutta la Svizzera. Essa consente l'esecuzione di concorsi sovracantonali sulla base di norme legislative chiare e assicura la parità di trattamento delle imprese che effettuano servizi di trasporto in diversi Cantoni.
A causa della debolezza dell'attuale base legale i committenti, soprattutto i Cantoni, dispongono di un margine di manovra non indifferente nell'esecuzione dei bandi pubblici. Per questa ragione tale strumento è stato impiegato in modo differente e con frequenza diversa dai Cantoni. Queste differenze rendono difficoltosa in particolare l'esecuzione delle gare sovracantonali.
La guida elaborata dall'UFT per le procedure di messa a concorso nel settore degli autobus ha rafforzato la certezza giuridica. Ma tale guida non è più sufficiente.
2.3.2 Procedure di messa a concorso: situazione precedente alla Riforma delle ferrovie 2
Regole fondamentali per la procedura di messa a concorso stabilite nell'ordinanza sulle indennità
Nel 1996 la revisione della legge sulle ferrovie ha permesso di creare le basi necessarie ad assicurare la concorrenza nel traffico regionale beneficiario di indennità, senza tuttavia prevedere disposizioni di legge esplicite per le procedure di messa a concorso. Nell'ordinanza sulle indennità sono state introdotte singole regole fondamentali per i bandi pubblici, che però non sono sufficienti. La legislazione vigente non contiene in particolare disposizioni esplicite per quanto riguarda lo svolgimento delle gare pubbliche, i criteri di aggiudicazione, la qualità giuridica dell'aggiudicazione e i rimedi giuridici. Con il presente progetto si intende colmare queste lacune.
Concorsi svolti nel quadro della procedura di ordinazione
Gli articoli 49 segg. della legge sulle ferrovie del 20 dicembre 195729 costituiscono la base per l'indennizzo dei costi non coperti e pianificati dell'offerta di trasporti che Confederazione e Cantoni ordinano congiuntamente nel settore del traffico regionale beneficiario di indennità. Nel quadro della procedura di ordinazione, le imprese di trasporto presentano annualmente ai committenti (Confederazione e Cantoni) un'offerta con indicazione dei costi non coperti previsti. Se i committenti accettano l'offerta, stipulano con l'impresa di trasporto una convenzione sull'offerta di prestazioni.
29 RS 742.101; RU 1958 347