Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 23b Campo di applicazione
Il Consiglio federale definisce il campo di applicazione territoriale delle disposizioni concernenti l’interoperabilità (art. 23a-23m). La rete convenzionale comprende una parte della rete a scartamento normale. Il Consiglio federale stabilirà l'estensione della rete convenzionale mediante ordinanza (art. 23b cpv. 2 Lferr). In proposito prenderà in considerazione le tratte che è opportuno soddisfino a medio e lungo termine i requisiti tecnici europei. Vanno inoltre considerati i punti di raccordo con le tratte estere di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 199636 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il collegamento delle regioni, le possibilità di effettuare deviazioni in caso di interruzioni di una tratta e gli aspetti inerenti alla politica dei trasporti. Il Consiglio federale ha la possibilità di estendere gradualmente la rete convenzionale all’intera rete a scartamento normale. Inoltre, può ampliare il campo di applicazione di singole, idonee specifiche tecniche d’interoperabilità (STI) in modo da comprendere anche le tratte a scartamento normale che non fanno ancora parte della rete convenzionale.
Le disposizioni degli articoli 23a-23m si applicano unicamente alle tratte di nuova costruzione stabilite dal Consiglio federale e, in caso di importanti lavori di trasformazione e di rinnovo, alle reti definite negli allegati all’ordinanza sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1; cfr. le cartine negli allegati del presente rapporto esplicativo). Nel caso di misure di equipaggiamento e rinnovo, l’UFT decide se la loro portata è tale da giustificare l’applicazione delle disposizioni concernenti l’interoperabilità. L’UFT verifica altresì se è il caso di derogare all’applicazione delle STI (cfr. sopra). Se si acquistano ad esempio nuovi veicoli destinati all'impiego su tratte che non saranno equipaggiate nel prossimo futuro con il sistema europeo di controllo-comando dei treni, non ha senso pretendere di dotare il veicolo di tale sistema né richiedere certificati di conformità ai servizi di valutazione competenti.
Art. 23c Sottosistemi strutturali
Oggi in Svizzera viene rilasciata un’autorizzazione d’esercizio statale solamente per i veicoli e, in parte, per l’infrastruttura. In futuro tale autorizzazione diventerà obbligatoria per tutti i sottosistemi strutturali, quindi non solo per i veicoli e l’infrastruttura ma anche per l'energia, l'esercizio e la protezione dei treni.
La relativa procedura di rilascio è modificata soltanto in un punto: il richiedente è tenuto a presentare le necessarie dichiarazioni CE di verifica, di conformità o di idoneità all’impiego per i sottosistemi e componenti di interoperabilità utilizzati. A tal fine il richiedente deve rivolgersi tempestivamente a un servizio di valutazione della conformità attivo in Europa e autorizzato a rilasciare i suddetti certificati.
Art. 23d Equipaggiamento e rinnovo
Sia le misure di equipaggiamento che quelle di rinnovo implicano importanti lavori per sostituire un sottosistema o una parte di esso. Nel caso di lavori di manutenzione o riparazione di minor portata, non è richiesta una nuova autorizzazione d’esercizio.
36 GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1; modificata l'ultima volta dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1