Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 9n (nuovo) Procedura e rimedi giuridici

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021). L’autorità di ricorso per le decisioni del servizio di assegnazione dei tracciati è dunque il Tribunale amministrativo federale. I ricorsi non hanno effetto sospensivo; infatti, occorre evitare che un ricorso possa ad esempio arrestare il processo di definizione dell’orario.

Art. 9o (nuovo) Prezzo dei tracciati

Anche in futuro il prezzo dei tracciati sarà composto da un prezzo minimo e da un contributo di copertura. Le prescrizioni fondamentali relative al prezzo minimo continueranno ad essere emanate dal Consiglio federale e dal competente ufficio federale, mentre l’autorità responsabile del rilascio della concessione stabilisce l’ammontare del contributo di copertura per il trasporto di viaggiatori soggetto a concessione. Il contributo di copertura per gli altri trasporti (ovvero traffico merci e traffico viaggiatori non regolare) è approvato dal servizio di assegnazione dei tracciati su proposta del gestore dell’infrastruttura. Il servizio stabilisce l'importo degli elementi dei prezzi di tracciato che non è prescritto dalla legge. Esso provvede inoltre a pubblicare il prezzo dei tracciati e le condizioni di utilizzazione della rete. L'assegnazione dei tracciati nella rete a scartamento ridotto resta di competenza dei gestori dell’infrastruttura.

La nuova formulazione del capoverso 4 tiene conto del fatto che trasporti diversi provocano costi diversi. I prezzi dei tracciati devono poter rispecchiare queste differenze. Per il resto, la disposizione secondo cui il prezzo dei tracciati per il trasporto regolare di viaggiatori debba obbligatoriamente comprendere una parte dei proventi del traffico viene formulata in modo meno imperativo.

Art. 9p (nuovo) Convenzione

Dato che la convenzione di accesso alla rete e il prezzo dei tracciati non hanno più alcun nesso diretto tra di loro, il vigente articolo 9b capoverso 2 figurerà come articolo 9d a se stante. La Commissione di arbitrato giudica le eventuali controversie tra il gestore dell’infrastruttura e l’utente della rete in merito al contenuto, alla stipulazione o all’attuazione della convenzione di acceso alla rete.

Capitolo 4: Piani, costruzione ed esercizio

Sezione I: Principi

Art. 17a Registro dei veicoli immatricolati

Il registro dei veicoli immatricolati deve essere conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva sull’interoperabilità (art. 33) e della COTIF. Poiché tali disposizioni non prevedono un accesso illimitato al registro, occorre modificare l’articolo 17a contenuto nel progetto di legislazione sul traffico merci.

Il Consiglio federale può definire i veicoli soggetti all’obbligo di identificazione e precisare le prescrizioni per l’identificazione.