Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
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trasferire singoli compiti a terzi, conservandone tuttavia la responsabilità. Il Consiglio federale disciplina ulteriori competenze. Conformemente ai criteri fissati dall’Ue, definisce altresì le deroghe alle competenze del servizio di assegnazione dei tracciati. Il capoverso 4 obbliga il Consiglio federale a osservare le pertinenti prescrizioni internazionali nello stabilire la procedura (in particolare i termini per la procedura di ripartizione di cui all’allegato II della D 2001/14/CE).
Art. 9c (nuovo) Organi
Gli organi del servizio di assegnazione dei tracciati sono il consiglio di amministrazione, la direzione e l’ufficio di revisione.
Art. 9d (nuovo) Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione, nominato dal Consiglio federale, è composto da cinque a sette persone dotate della necessaria capacità professionale. Il requisito dell’indipendenza, tassativo, non consente tuttavia la nomina nel consiglio di amministrazione di collaboratori di imprese ferroviarie. Il Consiglio federale conferisce al consiglio di amministrazione un mandato strategico di quattro anni. Quest’ultimo svolge i compiti che spettano normalmente a un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione provvede, a scadenza annuale, a fornire al Consiglio federale un rendiconto circa il raggiungimento degli obiettivi nel rapporto di gestione, a illustrare l’andamento dell’attività in un'apposita relazione, a presentare il conto d'esercizio e il bilancio e a trasmettere il rapporto dell’ufficio di revisione.
Art. 9e (nuovo) Direzione
La direzione, nominata dal consiglio di amministrazione, gestisce il servizio di assegnazione dei tracciati dal punto di vista operativo.
Art. 9f (nuovo) Ufficio di revisione
I compiti dell’ufficio di revisione, nominato dal Consiglio federale, si fondano sostanzialmente sugli articoli 727-731 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). L’ufficio di revisione riferisce il risultato della verifica al consiglio di amministrazione e al Consiglio federale.
Art. 9g (nuovo) Personale
Secondo il rapporto supplementare relativo al governo d’impresa,34 per le unità che, come il futuro servizio di assegnazione dei tracciati, forniscono prestazioni con carattere di monopolio, si applicano la legge sul personale federale nonché le disposizioni esecutive specifiche emanate dall’impresa in materia di diritto del personale. Le disposizioni d’esecuzione emanate dal consiglio di amministrazione vanno sottoposte al Consiglio federale per approvazione. Trattandosi nel presente caso di un istituto federale indipendente, non sussiste alcun rapporto diretto con il
34 Rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il Rapporto sul governo d'impresa – Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale del 25 marzo 2009, FF …