Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
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a. il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro;
b. il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro.
3Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.
4Se si è convenuto il riconoscimento reciproco con altri Stati, i certificati rilasciati da questi Stati sono validi anche in Svizzera.
Art. 8f (nuovo) Revoca
L’UFT revoca l’autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o se l’impresa di trasporto ferroviaria si è resa colpevole di violazione grave o ripetuta delle disposizioni legali, dell’autorizzazione o del certificato.
Titolo prima dell’art. 9
Abrogato
Art. 9 Concessione dell’accesso alla rete
1Le imprese di trasporto che hanno ricevuto l’autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza per le tratte da utilizzare hanno un accesso indiscriminato all’infrastruttura della rete aperta per l’accesso alla rete.
2Nell’accordare l’accesso alla rete, è data priorità al traffico viaggiatori cadenzato. Le coincidenze all’interno di un sistema coordinato di trasporti pubblici non devono essere compromesse.
3Il Consiglio federale può autorizzare deroghe all’ordine di priorità previsto nel capoverso 2, tenuto conto delle esigenze dell’economia nazionale e della pianificazione del territorio.
4Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi di accesso alla rete e disciplina i dettagli.
5L’accesso alla rete su un percorso definito nello spazio e nel tempo (tracciato) può essere richiesto solo da imprese ferroviarie che dispongono di un’autorizzazione di accesso alla rete. Il certificato di sicurezza deve essere presentato al più tardi al momento dell’inizio delle corse.
6I tracciati non possono essere né venduti né trasferiti a un’altra impresa.
Art. 9a Servizio di assegnazione dei tracciati
1Il servizio di assegnazione dei tracciati è un istituto di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
2Il servizio è gestito in base a principi economico-aziendali, si organizza autonomamente e tiene una contabilità separata.
3Il Consiglio federale ne stabilisce la ragione sociale e la sede.