Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 9b Compiti del servizio di assegnazione dei tracciati
1Il servizio di assegnazione dei tracciati assicura l’accesso indiscriminato alla rete svizzera a scartamento normale. Svolge in particolare i seguenti compiti:
a. Ha la responsabilità di stabilire l’orario annuale della rete in base ai progetti di orario delle imprese ferroviarie.
b. Analizza le congestioni esistenti e quelle prevedibili e propone misure per aumentare la capacità dell’infrastruttura.
c. Attribuisce i tracciati.
d. Calcola il prezzo dei tracciati sulla base dell’articolo 9o.
2Il servizio di assegnazione dei tracciati può chiedere di consultare tutti i documenti delle imprese di trasporto ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura e assumere informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.
3Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti del servizio di assegnazione dei tracciati. Definisce le informazioni che devono essere fornite regolarmente al servizio di assegnazione dei tracciati da parte delle imprese di trasporto ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura. Stabilisce i criteri in base ai quali può escludere tratte dalla competenza del servizio di assegnazione dei tracciati.
4Il Consiglio federale fissa le date per la procedura di ripartizione. Il termine per il ricevimento delle richieste di ripartizione di tracciati può scadere al più tardi dodici mesi dopo l’entrata in vigore dell’orario della rete.
Art. 9c (nuovo) Organi
1Gli organi del servizio di assegnazione dei tracciati sono:
a. il consiglio di amministrazione;
b. la direzione;
c. l’ufficio di revisione.
Art. 9d (nuovo) Consiglio di amministrazione
1Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico del servizio di assegnazione dei tracciati. È composto di cinque a sette membri esperti. Essi sono nominati per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.
2Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio di amministrazione e ne designa il presidente. I membri del consiglio di amministrazione non possono né svolgere un’attività commerciale né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. Per motivi gravi il Consiglio federale può destituire i membri.
3Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio di amministrazione. L’articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 200045 sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio di amministrazione.