Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 94Fedlex · Rapporto esplicativo
4Il consiglio di amministrazione svolge in particolare i seguenti compiti:
a. Definisce, nell’ambito delle prescrizioni legali, gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale.
b. Determina l’organizzazione dell’assegnazione dei tracciati ed è responsabile per un’adeguata gestione aziendale dei rischi.
c. Emana il regolamento interno.
d. Emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale.
e. Nomina i membri della direzione.
f. Sorveglia la gestione amministrativa.
g. Approva il preventivo e il conto annuale.
h. Allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla procedura di assegnazione, al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione prima della pubblicazione.
5Il consiglio di amministrazione può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.
Art. 9e (nuovo) Direzione
1La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.
2Le sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
a. Adempie i compiti previsti nell’articolo 9b secondo le disposizioni del consiglio di amministrazione.
b. Elabora le basi per le decisioni del consiglio di amministrazione e gli rende conto periodicamente.
c. Assume il personale.
d. Rappresenta il servizio di assegnazione dei tracciati nei confronti dei terzi.
e. Adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
3Il regolamento interno disciplina i dettagli.
Art. 9f (nuovo) Organo di revisione
1L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale.
2Al mandato di revisione, alla posizione, all’abilitazione, all’indipendenza, alla durata del mandato e all’allestimento di rapporti dell’organo di revisione si applicano per analogia gli articoli 727-731 del Codice delle obbligazioni46, fatto salvo il capoverso 3.
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