Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 94Fedlex · Rapporto esplicativo

4Il consiglio di amministrazione svolge in particolare i seguenti compiti:

a. Definisce, nell’ambito delle prescrizioni legali, gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale.

b. Determina l’organizzazione dell’assegnazione dei tracciati ed è responsabile per un’adeguata gestione aziendale dei rischi.

c. Emana il regolamento interno.

d. Emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale.

e. Nomina i membri della direzione.

f. Sorveglia la gestione amministrativa.

g. Approva il preventivo e il conto annuale.

h. Allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla procedura di assegnazione, al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione prima della pubblicazione.

5Il consiglio di amministrazione può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.

Art. 9e (nuovo) Direzione

1La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

2Le sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

a. Adempie i compiti previsti nell’articolo 9b secondo le disposizioni del consiglio di amministrazione.

b. Elabora le basi per le decisioni del consiglio di amministrazione e gli rende conto periodicamente.

c. Assume il personale.

d. Rappresenta il servizio di assegnazione dei tracciati nei confronti dei terzi.

e. Adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

3Il regolamento interno disciplina i dettagli.

Art. 9f (nuovo) Organo di revisione

1L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale.

2Al mandato di revisione, alla posizione, all’abilitazione, all’indipendenza, alla durata del mandato e all’allestimento di rapporti dell’organo di revisione si applicano per analogia gli articoli 727-731 del Codice delle obbligazioni46, fatto salvo il capoverso 3.

46 RS 220