Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo prima dell’art. 8c
Sezione 2: Accesso alla rete
Art. 8c (nuovo) Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza
1Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un’autorizzazione come impresa di trasporto ferroviaria (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale.
2Chi dispone di un’autorizzazione di accesso alla rete e di un certificato di sicurezza è abilitato a effettuare trasporti ferroviari su tutte le sue tratte e sulle tratte di terzi per le quali è valido il certificato di sicurezza.
3L’impresa deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:
a. le prescrizioni tecniche e d’esercizio;
b. le prescrizioni sulle attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza.
4È fatto salvo il diritto di trasporto regolare professionale di viaggiatori secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 200944 sul trasporto di viaggiatori.
Art. 8d (nuovo) Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla rete
1L’UFT rilascia l’autorizzazione di accesso alla rete se l’impresa:
a. dispone di un’organizzazione sufficiente e di conoscenze ed esperienze che le consentono di garantire un esercizio sicuro e affidabile;
b. è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficiente copertura assicurativa;
c. soddisfa i requisiti di affidabilità dei responsabili della gestione;
d. osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro del settore;
e. ha sede in Svizzera.
2L’autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.
3Se si è convenuto il riconoscimento reciproco con altri Stati, le autorizzazioni accordate da questi Stati sono valide anche in Svizzera.
Art. 8e (nuovo) Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza
1L’UFT rilascia il certificato di sicurezza.
2Il certificato di sicurezza comprende l’ammissione del sistema di sicurezza dell’impresa di trasporto ferroviaria e dei provvedimenti che essa ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle tratte utilizzate. L’impresa deve in particolare provare che:
44 RS …; FF 2009 1733