Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 91Fedlex · Rapporto esplicativo

Titolo prima dell’art. 8c

Sezione 2: Accesso alla rete

Art. 8c (nuovo) Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza

1Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un’autorizzazione come impresa di trasporto ferroviaria (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale.

2Chi dispone di un’autorizzazione di accesso alla rete e di un certificato di sicurezza è abilitato a effettuare trasporti ferroviari su tutte le sue tratte e sulle tratte di terzi per le quali è valido il certificato di sicurezza.

3L’impresa deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:

a. le prescrizioni tecniche e d’esercizio;

b. le prescrizioni sulle attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza.

4È fatto salvo il diritto di trasporto regolare professionale di viaggiatori secondo gli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 200944 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 8d (nuovo) Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla rete

1L’UFT rilascia l’autorizzazione di accesso alla rete se l’impresa:

a. dispone di un’organizzazione sufficiente e di conoscenze ed esperienze che le consentono di garantire un esercizio sicuro e affidabile;

b. è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficiente copertura assicurativa;

c. soddisfa i requisiti di affidabilità dei responsabili della gestione;

d. osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro del settore;

e. ha sede in Svizzera.

2L’autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.

3Se si è convenuto il riconoscimento reciproco con altri Stati, le autorizzazioni accordate da questi Stati sono valide anche in Svizzera.

Art. 8e (nuovo) Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza

1L’UFT rilascia il certificato di sicurezza.

2Il certificato di sicurezza comprende l’ammissione del sistema di sicurezza dell’impresa di trasporto ferroviaria e dei provvedimenti che essa ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle tratte utilizzate. L’impresa deve in particolare provare che:

44 RS …; FF 2009 1733