Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

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Art. 12 cpv. 3

3Il giudice o l’autorità amministrativa obbliga l’impresa concessionaria o l’ente pubblico chiamati in causa a prevedere un’adeguata soluzione alternativa se non ordina l’eliminazione dello svantaggio conformemente all’articolo 11 capoverso 1.

Art. 15 cpv. 1

1Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze, il Consiglio federale emana per l’offerta concessionaria, prescrizioni relative alla concezione:

a. delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli aeroporti;

b. dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di emissione dei biglietti;

c. dei veicoli.

2. Legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie

Sostituzione di espressioni

In tutto il testo:

a. l’espressione «Dipartimento» è sostituita con «DATEC»;

b. l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFT».

Art. 5 cpv. 4

4Per l’esercizio dell’infrastruttura è inoltre necessaria un’autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale.

Art. 8a (nuovo) Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza

1L’UFT rilascia l’autorizzazione di sicurezza.

2L’autorizzazione di sicurezza comprende l’ammissione del sistema di sicurezza del gestore dell’infrastruttura e dei provvedimenti che egli ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle sue tratte.

3È rilasciata per cinque anni al massimo e può essere rinnovata.

Art. 8b (nuovo) Revoca

L’UFT revoca l’autorizzazione di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte o se il gestore dell’infrastruttura si è reso colpevole di violazione grave o ripetuta delle disposizioni legali o dell’autorizzazione.

43 RS 742.101; nella versione conforme alla modifica del 20 marzo 2009 (FF 2009 1701)