Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
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Art. 12 cpv. 3
3Il giudice o l’autorità amministrativa obbliga l’impresa concessionaria o l’ente pubblico chiamati in causa a prevedere un’adeguata soluzione alternativa se non ordina l’eliminazione dello svantaggio conformemente all’articolo 11 capoverso 1.
Art. 15 cpv. 1
1Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze, il Consiglio federale emana per l’offerta concessionaria, prescrizioni relative alla concezione:
a. delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli aeroporti;
b. dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di emissione dei biglietti;
c. dei veicoli.
2. Legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie
Sostituzione di espressioni
In tutto il testo:
a. l’espressione «Dipartimento» è sostituita con «DATEC»;
b. l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFT».
Art. 5 cpv. 4
4Per l’esercizio dell’infrastruttura è inoltre necessaria un’autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale.
Art. 8a (nuovo) Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza
1L’UFT rilascia l’autorizzazione di sicurezza.
2L’autorizzazione di sicurezza comprende l’ammissione del sistema di sicurezza del gestore dell’infrastruttura e dei provvedimenti che egli ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle sue tratte.
3È rilasciata per cinque anni al massimo e può essere rinnovata.
Art. 8b (nuovo) Revoca
L’UFT revoca l’autorizzazione di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte o se il gestore dell’infrastruttura si è reso colpevole di violazione grave o ripetuta delle disposizioni legali o dell’autorizzazione.
43 RS 742.101; nella versione conforme alla modifica del 20 marzo 2009 (FF 2009 1701)